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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5554/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del delitto di riciclaggio relativamente allo smontaggio, trasporto e demolizione di veicoli di provenienza furtiva. Zaccaro Giovanni e Vincenzo hanno dedotto vizi di motivazione e travisamento delle emergenze processuali; Enache e Damoc hanno censurato la qualificazione giuridica del fatto sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata come ricettazione (art. 648 cod. pen.) e non come riciclaggio (art. 648-bis), perché a loro avviso non sussisteva attività dissimulatoria idonea a integrare il più grave reato di riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e non confrontassero adeguatamente le argomentazioni della sentenza impugnata, richiamando il principio per cui la Cassazione non può riesaminare i fatti o adottare autonome ricostruzioni non contestate nel merito. Ha confermato la validità dell'apparato motivazionale della sentenza di appello — che aveva già parzialmente riformato il giudizio di primo grado (con rideterminazione delle pene, concessione della sospensione condizionale a Damoc e esclusione della recidiva per Zaccaro Giovanni) — e quindi ha respinto i reclami. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riferimento alla nozione di riciclaggio rispetto alla condotta consistente nello smontaggio, trasporto e demolizione di veicoli di provenienza furtiva: la sentenza di merito ha ritenuto sussistere attività idonea a dissimulare la provenienza illecita e quindi la fattispecie di riciclaggio; la Cassazione ha escluso la possibilità di una rilettura dei fatti in sede di legittimità senza adeguato confronto con le argomentazioni del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile: la Corte ha ritenuto congrua la sanzione di euro 3000 alla luce dell'inammissibilità delle impugnazioni.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; censure generiche o non argomentate sono normalmente dichiarate inammissibili.
  • La Corte di legittimità non può rivedere i fatti o adottare autonome ricostruzioni probatorie: la riqualificazione della fattispecie (es. ricettazione vs riciclaggio) richiede che il ricorrente affronti specificamente la motivazione del giudice di merito.
  • Per configurare il reato di riciclaggio (art. 648-bis) rispetto alla ricettazione è necessario dimostrare elementi di dissimulazione o attività diretta a rendere la provenienza delittuosa non riconoscibile; il semplice possesso di parti di provenienza illecita può non essere sufficiente se manca l'attività di occultamento o dissimulazione.
  • Se il giudice di merito fornisce un apparato motivazionale coerente e logico che spiega il collegamento tra condotte e fattispecie penale, la Cassazione tende a ritenere inammissibili i ricorsi che non confutano specificamente tale motivazione.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o generici possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e versamento in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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