Cassazione Penale, Sentenza n. 5554/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del delitto di riciclaggio relativamente allo smontaggio, trasporto e demolizione di veicoli di provenienza furtiva. Zaccaro Giovanni e Vincenzo hanno dedotto vizi di motivazione e travisamento delle emergenze processuali; Enache e Damoc hanno censurato la qualificazione giuridica del fatto sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata come ricettazione (art. 648 cod. pen.) e non come riciclaggio (art. 648-bis), perché a loro avviso non sussisteva attività dissimulatoria idonea a integrare il più grave reato di riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e non confrontassero adeguatamente le argomentazioni della sentenza impugnata, richiamando il principio per cui la Cassazione non può riesaminare i fatti o adottare autonome ricostruzioni non contestate nel merito. Ha confermato la validità dell'apparato motivazionale della sentenza di appello — che aveva già parzialmente riformato il giudizio di primo grado (con rideterminazione delle pene, concessione della sospensione condizionale a Damoc e esclusione della recidiva per Zaccaro Giovanni) — e quindi ha respinto i reclami. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla nozione di riciclaggio rispetto alla condotta consistente nello smontaggio, trasporto e demolizione di veicoli di provenienza furtiva: la sentenza di merito ha ritenuto sussistere attività idonea a dissimulare la provenienza illecita e quindi la fattispecie di riciclaggio; la Cassazione ha escluso la possibilità di una rilettura dei fatti in sede di legittimità senza adeguato confronto con le argomentazioni del giudice di merito.
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile: la Corte ha ritenuto congrua la sanzione di euro 3000 alla luce dell'inammissibilità delle impugnazioni.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; censure generiche o non argomentate sono normalmente dichiarate inammissibili.
- La Corte di legittimità non può rivedere i fatti o adottare autonome ricostruzioni probatorie: la riqualificazione della fattispecie (es. ricettazione vs riciclaggio) richiede che il ricorrente affronti specificamente la motivazione del giudice di merito.
- Per configurare il reato di riciclaggio (art. 648-bis) rispetto alla ricettazione è necessario dimostrare elementi di dissimulazione o attività diretta a rendere la provenienza delittuosa non riconoscibile; il semplice possesso di parti di provenienza illecita può non essere sufficiente se manca l'attività di occultamento o dissimulazione.
- Se il giudice di merito fornisce un apparato motivazionale coerente e logico che spiega il collegamento tra condotte e fattispecie penale, la Cassazione tende a ritenere inammissibili i ricorsi che non confutano specificamente tale motivazione.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o generici possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e versamento in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Testo integrale
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