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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23224/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso il vincolo della continuazione tra i reati, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

In sede esecutiva il condannato aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati già giudicati con sentenze definitive, commessi in date diverse (1 aprile 2020 e 25 giugno 2024). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione di legge penale; 2) contraddittorietà della motivazione. La Corte ha rilevato che il primo motivo era generico e sostanzialmente riproduttivo dell'istanza già esaminata dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva fornito argomentazioni corrette in diritto e non illogiche. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto manifestamente infondato perché il provvedimento impugnato aveva adeguatamente spiegato la differenza tra i reati posti a confronto, evidenziando sia la diversità tra detenzione illecita di stupefacente e trasporto di sostanze stupefacenti, sia la diversità delle sostanze detenute illecitamente.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Il riconoscimento del reato continuato richiede la verifica di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso; non bastano la contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato se i fatti sono espressione di determinazioni estemporanee.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa di indicatori concreti del medesimo disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e sistematicità del comportamento.
  • La mera contiguità cronologica tra i reati e l'identità del titolo di reato non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la continuazione, potendo al più indicare una serialità o abitualità criminosa.
  • Grava sul condannato che chiede l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della pretesa unitaria programmazione criminosa.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre l'istanza già respinta senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando l'ordinanza impugnata dia conto in modo adeguato delle ragioni per cui i fatti posti a confronto sono diversi e non riconducibili a un unico programma criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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