Sentenza n. 514/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2023 (prot. n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2023), avente ad oggetto: pratica di condono edilizio n. -OMISSIS- (-OMISSIS- Provvedimento di diniego della sanatoria richiedente -OMISSIS- ubicazione -OMISSIS-, emessa dal dirigente p.t. del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio del Comune di Napoli, conosciuto dal sig. -OMISSIS- in data 13.6.2023 e dal sig. -OMISSIS- e sig.ra -OMISSIS- in data 29 giugno 2023. - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un’unità immobiliare già interessata da acquisizione gratuita al patrimonio comunale per ritenuta lottizzazione abusiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono edilizio adottato dal Comune di Napoli nel 2023, relativo a un immobile già acquisito gratuitamente al patrimonio comunale nell’ambito di una lottizzazione abusiva. Hanno dedotto: l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; la mancata considerazione degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1876 del 27 marzo 2009, che aveva dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere sulla richiesta di revoca dell’acquisizione e ritenuto irrilevante la mancata impugnazione dell’atto acquisitivo, nonché applicabile l’art. 39, comma 19, l. 724/1994; la disparità di trattamento e la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto all’annullamento dell’acquisizione disposto in favore di altri proprietari di particelle interessate dal medesimo provvedimento; la violazione del legittimo affidamento. Nel corso del giudizio, il Comune ha rilasciato il condono edilizio richiesto e ha prestato consenso alla cancellazione della formalità di acquisizione, limitatamente all’unità immobiliare interessata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto che, nelle more del giudizio, il Comune aveva rilasciato il condono edilizio richiesto e aveva acconsentito alla cancellazione della formalità di acquisizione gravante sull’unità immobiliare. Tali sopravvenienze hanno eliminato l’interesse dei ricorrenti alla decisione di merito sull’impugnazione del diniego. Le spese di lite sono state integralmente compensate per il carattere meramente processuale della pronuncia; il contributo unificato è stato posto a carico del Comune secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse conseguente al rilascio del titolo richiesto e alla rimozione degli effetti lesivi dell’atto impugnato determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
Norma richiamata dai ricorrenti per contestare l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto; il TAR non ha esaminato la relativa censura per l’improcedibilità del ricorso.
art. 39, comma 19, l. 724/1994
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla richiesta di revoca dell’acquisizione gratuita e agli effetti del giudicato amministrativo; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento contro un diniego amministrativo, l’amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo della pretesa sostanziale e rimuove gli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione dell’atto favorevole non comporta automaticamente una pronuncia di merito sulla legittimità dell’atto originariamente impugnato; in assenza di una specifica esigenza residua, il giudice definisce il giudizio con una pronuncia processuale di improcedibilità.
- In caso di improcedibilità determinata da un provvedimento satisfattivo adottato dall’amministrazione nel corso del giudizio, le spese possono essere compensate per il carattere processuale della pronuncia, mentre il contributo unificato può essere posto a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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