Cassazione Penale, Sentenza n. 14433/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa (portavitto/inserviente) da parte del detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il ricorso deduce violazione dell'art. 33 della circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2017, in relazione agli artt. 15 e 20 della legge n. 354/1975 e all'art. 4 Cost., nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e dell'art. 111, comma 6, Cost. Si sosteneva che il divieto di comunicazione non potesse costituire ostacolo assoluto al diritto al lavoro rieducativo e che la circolare ammettesse, pur con limiti, lo svolgimento di mansioni quali portavitto/inserviente sotto controllo, richiedendo quindi un accertamento istruttorio che i giudici di merito avrebbero omesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma abbia fornito motivazione logica e completa, valutando il "pregresso spessore criminale" dell'Alvaro (qualificato come "reggente" in "diarchia" di locale di 'ndrangheta, con sostituzione del padre boss e ruolo di "dominus assoluto" negli investimenti commerciali) e ritenendo che le mansioni richieste implicassero un elevato tasso di contatti con vari detenuti, incompatibile con il livello di sicurezza imposto dal regime differenziato. La Corte ha inoltre precisato che l'inserimento lavorativo in caso di 41-bis richiede una verifica concreta del profilo criminale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2017
La circolare disciplina l'organizzazione del perimetro detentivo speciale di cui all'art. 41-bis e prevede, all'art. 33, la possibilità di accesso del detenuto all'attività lavorativa; tuttavia la Corte evidenzia che l'applicazione richiede una verifica concreta del singolo caso e non esclude valutazioni restrittive per motivi di sicurezza
Regime detentivo differenziato con limitazioni stringenti (es. divieto di comunicazione tra gruppi); la Corte ritiene che tali misure possano rendere incompatibili alcune mansioni lavorative quando il detenuto abbia elevato spessore criminale
L'art. 15 individua il lavoro come strumento di rieducazione; la Corte riconosce il valore rieducativo del lavoro ma ritiene che esso possa essere limitato da esigenze di sicurezza derivanti da 41-bis e dal profilo criminale del detenuto
Costituzione
art. 4, art. 111, comma 6
Art. 4 richiede tutela del diritto al lavoro e rieducazione; la Corte bilancia questo principio con esigenze di sicurezza. L'art. 111(6) è richiamato rispetto al diritto a un giusto processo e alla motivazione, che nel caso di specie è ritenuta adeguata
Articolo evocato in relazione al presunto vizio di motivazione e alla mancata attività istruttoria; la Corte conclude che la motivazione del Tribunale è logica e completa e che non è ammessa, in sede di cassazione, una rivalutazione del fatto
Massime di principio
- Il regime 41-bis non esclude a priori ogni attività lavorativa, ma l'accesso al lavoro per i detenuti sottoposti a 41-bis richiede una verifica caso per caso del "pregresso spessore criminale" e delle concrete esigenze di sicurezza
- Mansioni che comportano elevati contatti con altri detenuti (es. portavitto/inserviente) possono essere considerate incompatibili con le misure di sicurezza imposte dal 41-bis, soprattutto per persone di spicco mafioso
- Le circolari amministrative (es. D.A.P.) orientano la possibilità di impiego ma non prevalgono sulle valutazioni giudiziarie di sicurezza; la loro applicazione è soggetta a valutazione concreta da parte del giudice
- In sede di Cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione in fatto: se i giudici di merito forniscono motivazione logica e sufficiente che collega il divieto di lavoro a ragioni di sicurezza, il ricorso sarà inammissibile
- Le istanze di lavoro per detenuti sottoposti a misure speciali richiedono, per essere accolte, motivazioni e accertamenti che dimostrino l'assenza di rischi specifici legati al ruolo e ai legami criminali del richiedente
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