Cassazione Penale, Sentenza n. 8768/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di 1.587.731 kg di concentrato di pomodoro egiziano, contestando la legittimità delle intercettazioni telefoniche utilizzate come elemento a sostegno del fumus del reato. Denunciavano la violazione di legge e l'inutilizzabilità degli atti ai sensi dell'art. 191 c.p.p. per mancanza dei "gravi indizi" e dell'indispensabilità ai sensi dell'art. 267 c.p.p., sostenendo che l'illegittimità delle intercettazioni avrebbe dovuto comportare l'annullamento del provvedimento di sequestro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse adeguatamente motivato la legittimità delle intercettazioni, basandosi su indagini della polizia giudiziaria (osservazioni sul trasporto anomalo di grandi quantitativi) e sulla sussistenza dell'indispensabilità per proseguire le indagini. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'inutilizzabilità di intercettazioni non determina automaticamente l'invalidità dei provvedimenti successivi, salvo che il giudice abbia fondato il provvedimento esclusivamente su prove inutilizzabili e non vi siano altri elementi idonei a giustificarlo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, rilevante per la qualificazione dei fatti contestati.
Richiamato come circostanza rilevante ai fini dell'inquadramento delle fattispecie contestate (aumentative o particolari circostanze di reato).
Norma invocata in relazione al commercio di sostanze alimentari nocive; la Corte ha ritenuto esistente il fumus del delitto sulla base degli elementi acquisiti.
Norma richiamata con riferimento alla frode nell'esercizio del commercio; la motivazione ha ritenuto sussistenti indizi a sostegno della contestazione.
Codice di procedura penale - art. 321, comma 1 e 2
Norma relativa al sequestro preventivo: utilizzata dal Tribunale del riesame per valutare la richiesta di revoca e la sussistenza del periculum in mora e del fumus.
Richiamata in relazione alla finalità di confisca cui il sequestro era diretto; la decisione ha valutato il rischio di aggravamento o prosecuzione delle conseguenze del reato.
Codice di procedura penale - art. 267
Norma che disciplina i presupposti per le intercettazioni (gravi indizi e indispensabilità); la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente valutato tali requisiti.
Codice di procedura penale - art. 266, comma 1, lett. f-bis
Previsione normativa che autorizza intercettazioni per i reati in contestazione; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni fossero legittimamente disposte ai sensi di tale disposizione.
Codice di procedura penale - art. 191
Norma che prevede l'inutilizzabilità di determinate prove in caso di violazioni procedurali; i ricorrenti la invocavano, ma la Corte ha richiamato la distinzione tra inutilizzabilità e trasmissibilità del vizio agli atti successivi.
Codice di procedura penale - art. 185
Norma sulle nullità; la Corte ha precisato che il principio di "invalidità derivata" previsto per le nullità non si applica automaticamente all'inutilizzabilità, per la quale non opera la trasmissibilità del vizio salvo diversa previsione.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente); il ricorso era fondato su tali censure ma la Corte li ha ritenuti infondati.
Massime di principio
- Per impugnare un provvedimento di sequestro basato su intercettazioni è necessario dimostrare che il giudice si sia fondato esclusivamente su prove inutilizzabili; se esistono altri elementi autonomi e sufficienti, il vizio delle intercettazioni non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento.
- Le intercettazioni devono essere autorizzate sulla base dei "gravi indizi" e della loro indispensabilità ai fini delle indagini (art. 267 c.p.p.); il giudice deve motivare tali presupposti in modo adeguato per rendere la decisione comprensibile e resistibile in sede di impugnazione.
- L'inutilizzabilità di una prova non implica automaticamente la trasmissibilità del vizio agli atti successivi (principio dell'assenza di "inutilizzabilità derivata"), salvo che non sia dimostrabile che tali atti si fondino unicamente su quella prova.
- In sede di Cassazione contro ordinanze di sequestro il sindacato è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali tali da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo; mancanze minori di apprezzamento dei fatti non sono normalmente rimesse al giudice di legittimità.
- Se si contesta la legittimità delle intercettazioni, è strategico dimostrare l'assenza di altri elementi probatori indipendenti e la mancanza di adeguata motivazione sull'indispensabilità e sui gravi indizi; in assenza di ciò la censura rischia di essere rigettata.
- Il rigore nel descrivere l'apporto investigativo delle intercettazioni e la relazione tra queste e le altre prove è fondamentale: il giudice deve spiegare perché le intercettazioni erano necessarie e come hanno integrato le indagini, per evitare che un eventuale vizio formale ne impedisca l'utilizzo legittimo.
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