Cassazione Penale, Ordinanza n. 23560/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Dal testo emerge che il primo motivo riproponeva in sostanza le medesime doglianze già formulate in appello, senza specificità, ed era quindi diretto a ottenere una nuova valutazione del merito. Con il secondo motivo il ricorrente censurava la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo implicitamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate, in quanto la pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo privo di specificità perché meramente reiterativo di censure già respinte in appello e il secondo motivo volto a sollecitare un sindacato di merito sulla pena e sulle attenuanti generiche, non consentito in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata come base della condanna confermata in appello
disposizione aggravatrice del furto, richiamata come base della condanna confermata in appello
parametro legale della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
criteri per la commisurazione della pena cui il giudice di merito deve attenersi
riferibile al diniego delle attenuanti generiche, motivabile con congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti
base per la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre pedissequamente censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla congruità della pena non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la determinazione sanzionatoria del giudice sia esercitata entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e sia sorretta da motivazione non arbitraria né illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche mediante un riferimento sintetico ma congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario un'analitica confutazione di ogni elemento favorevole all'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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