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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22208/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace che lo aveva condannato per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Ha dedotto la violazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione, contestando la ritenuta sussistenza della condotta di ingresso e soggiorno illegale. La Corte rileva però che, secondo il principio applicato dal giudice di merito, per integrare il reato è sufficiente dimostrare che il cittadino extracomunitario sia privo di un titolo legittimante l'ingresso o il soggiorno, ovvero che non sia in grado di esibire la relativa documentazione. Nel caso concreto, dagli atti acquisiti con l'accordo delle parti risultava che il ricorrente era privo di qualsiasi documento idoneo e non emergeva alcuna prova di un tentativo di regolarizzare la propria posizione; pertanto le censure sono state ritenute manifestamente infondate e meramente fattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla valutazione probatoria e sulla motivazione, evidenziando che il giudice di merito aveva correttamente desunto la sussistenza del reato dalla mancanza di documenti idonei e dall'assenza di elementi che attestassero un tentativo di regolarizzazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998

    Fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; il reato è configurabile quando il cittadino extracomunitario sia privo di un titolo legittimante o non sia in grado di esibirlo.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova; la Corte ritiene le censure manifestamente infondate perché la motivazione del giudice di merito è logica e aderente alle risultanze processuali.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero, l'accusa può essere assolta dimostrando la mancanza di un valido titolo di ingresso o soggiorno, ovvero l'incapacità dell'imputato di esibire la documentazione legittimante.
  • Le censure di legittimità che si limitano a contestare la valutazione del materiale istruttorio, a fronte di una motivazione coerente e lineare del giudice di merito, sono inammissibili quando non evidenziano specifici vizi logici o giuridici.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per profili di colpa nell'impugnazione, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento dell'immigrazione clandestinaImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale

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