Parere n. 1370/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza cautelare proposto dal signor Vincenzo Amenduni contro il Comune di Ruvo di Puglia per l’annullamento: a) dell’ordinanza dirigenziale n. 40/46 del 6 novembre 2013 di demolizione; b) del diniego del permesso di costruire prot. 22092 del 31 ottobre 2013; c) della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del p.d.c. n 19790 del 2 ottobre 2013; d) dell’ordinanza dirigenziale n. 40/26 del 26 giugno 2013; e) del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. 13024 del 16 settembre 2013; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di tutti gli atti citati nei predetti provvedimenti, nonché di tutti gli atti citati nel presente ricorso e di tutti gli atti del procedimento amministrativo de quo diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione e degli atti relativi al diniego del permesso di costruire in sanatoria per una struttura parasole realizzata senza titolo abilitativo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione della struttura parasole installata all’ingresso del proprio esercizio commerciale, il diniego del permesso di costruire in sanatoria, il preavviso di diniego, il parere della Soprintendenza e gli ulteriori atti connessi. La struttura aveva sostituito una precedente tenda autorizzata ed era composta da una struttura metallica con telo retrattile in PVC. I motivi dedotti riguardavano: a) la violazione dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 97 del regolamento edilizio comunale e degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, poiché la Soprintendenza avrebbe illegittimamente richiesto il ripristino dei luoghi; b) il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere del Comune per avere recepito tale parere come negativo e concluso il procedimento di sanatoria; c) la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, per avere assegnato un termine di trenta giorni anziché novanta per la demolizione. Era stata inoltre proposta istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. La struttura non è qualificabile come semplice pergotenda o intervento edilizio libero, poiché la componente solida prevale sulla tenda, determina una nuova volumetria fruibile destinata all’attività commerciale e comporta variazione di sagoma e prospetto. Essa era stata realizzata senza titolo e in contrasto con gli artt. 83 e 96 del regolamento edilizio comunale, in particolare con il limite di dieci centimetri di aggetto. Il richiamo al d.l. 69/2024 non è applicabile, trattandosi di normativa sopravvenuta rispetto ai fatti e non utilizzabile come parametro di giudizio. I primi due motivi sono stati respinti congiuntamente: il parere della Soprintendenza deve essere interpretato alla luce della richiesta comunale e il riferimento al ripristino dello stato dei luoghi costituiva una condizione per completare l’istruttoria sul progetto modificato presentato dal ricorrente, non un’illegittima applicazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004. È stata quindi ritenuta corretta sia l’istruttoria sia l’applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001. Anche il terzo motivo è stato respinto: l’assegnazione di un termine inferiore ai novanta giorni non rende illegittima l’ordinanza, costituendo un’irregolarità formale non lesiva; il destinatario conserva comunque il termine legale di novanta giorni e, fino alla sua scadenza, non può prodursi l’acquisizione gratuita dell’abuso al patrimonio comunale.
Osservazioni
Primo e secondo motivo - Parere della Soprintendenza e diniego della sanatoria
Il parere della Soprintendenza deve essere interpretato in relazione alla richiesta formulata dal Comune, riferita al progetto di modifica della struttura. Il richiamo al ripristino dello stato dei luoghi era una condizione per completare l’istruttoria e non integra un’illegittima applicazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004. Sono pertanto corrette l’istruttoria della Soprintendenza, l’inquadramento dell’abuso ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001 e la conseguente decisione comunale di diniego della sanatoria.
Terzo motivo - Termine per l’esecuzione dell’ordine di demolizione
L’assegnazione di un termine di trenta giorni anziché di novanta non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione. Si tratta di un’irregolarità formale non lesiva, poiché il destinatario conserva comunque il termine legale di novanta giorni; l’unico effetto è impedire l’acquisizione gratuita dell’abuso al patrimonio comunale prima della scadenza di tale termine.
Norme richiamate
termine di novanta giorni per ottemperare all’ingiunzione di demolizione
L’assegnazione nell’ordinanza di un termine inferiore a novanta giorni non comporta l’illegittimità dell’ordine, purché il destinatario conservi il termine legale per adempiere; fino alla scadenza dei novanta giorni non può operare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
È stato ritenuto corretto l’inquadramento dell’abuso e il coinvolgimento della Soprintendenza nell’istruttoria relativa alla sanatoria.
art. 83 del regolamento edilizio comunale
nessuna sporgenza può superare i 10 cm. di aggetto
La struttura è stata ritenuta non conforme al limite regolamentare di aggetto.
art. 96 del regolamento edilizio comunale
nessuna sporgenza può superare i 10 cm. di aggetto
La violazione della disposizione regolamentare ha confermato l’assenza dei presupposti per la sanatoria e la legittimità dell’ordine di demolizione.
art. 97, comma 6, del regolamento edilizio comunale
La disposizione subordina il rilascio dell’autorizzazione relativa alle tende aggettanti all’intesa con le autorità competenti anche per immobili in prossimità di beni o aree soggetti a particolari vincoli; ha giustificato la richiesta comunale del parere della Soprintendenza.
artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004
Il ricorrente ne invocava l’erronea applicazione, ma il Consiglio di Stato ha escluso che il parere della Soprintendenza costituisse un’illegittima applicazione di tali disposizioni.
art. 6, lett. b-ter, d.l. 69/2024
sono eseguiti senza necessità di previa acquisizione del titolo edilizio le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende
La disciplina sopravvenuta non può costituire parametro di riferimento per giudicare la legittimità di opere realizzate anteriormente.
Massime di principio
- Una struttura qualificata formalmente come tenda o pergotenda non rientra nell’edilizia libera quando la componente solida prevale sull’elemento tessile, crea una volumetria fruibile destinata all’attività economica e modifica sagoma e prospetto dell’edificio.
- La qualificazione edilizia di un manufatto deve essere compiuta in concreto, considerando le sue caratteristiche costruttive e funzionali, non la denominazione utilizzata dal proprietario.
- Il parere della Soprintendenza deve essere interpretato in rapporto alla richiesta dell’amministrazione procedente: il riferimento al ripristino dei luoghi può costituire una condizione per il completamento dell’istruttoria sul progetto di sanatoria, senza equivalere necessariamente a un diniego definitivo.
- L’assegnazione nell’ordinanza di demolizione di un termine inferiore a quello previsto dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001 costituisce un’irregolarità formale non invalidante, se il destinatario conserva il termine legale per adempiere; prima della sua scadenza non può operare l’acquisizione gratuita dell’abuso al patrimonio comunale.
- Una disciplina edilizia sopravvenuta non può essere utilizzata come parametro per valutare la legittimità di un intervento realizzato anteriormente alla sua entrata in vigore.
Impugnazione di ordinanze edilizie relative a una struttura parasole
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal titolare di un esercizio commerciale contro il Comune di Ruvo di Puglia. Sono stati impugnati l’ordine di demolizione e rimozione di una struttura parasole, il diniego del permesso di costruire in sanatoria, il relativo preavviso di diniego, il parere della Soprintendenza e gli ulteriori atti connessi.
Premesse e svolgimento dei fatti
Il dante causa del ricorrente aveva ottenuto nel 1999 l’autorizzazione per una tenda parasole nell’area esterna del bar. Successivamente il ricorrente aveva sostituito la tenda con una struttura metallica dotata di telo retrattile in PVC, senza acquisire nuovi titoli abilitativi.
A seguito di un sopralluogo della Polizia municipale del 10 maggio 2013, il Comune aveva contestato l’assenza del titolo edilizio e il contrasto dell’opera con gli artt. 96 e 97 del regolamento edilizio comunale. Con ordinanza del 26 giugno 2013 era stata disposta la demolizione della struttura, anche perché l’aggetto superava il limite di dieci centimetri previsto dagli artt. 83 e 96 del regolamento.
Il ricorrente aveva quindi presentato un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, dichiarandosi disponibile a modificare il manufatto per renderlo conforme ai limiti dimensionali. Il Comune aveva ritenuto il nuovo progetto conforme sotto il profilo geometrico e aveva chiesto il parere della Soprintendenza, in ragione della collocazione dell’immobile nella zona del PRG denominata “A-Nucleo Antico”.
La Soprintendenza, con nota del 16 settembre 2013, aveva rilevato che la struttura alterava le caratteristiche dell’edificio e dell’intorno ambientale, ritenendo necessario il ripristino dello stato dei luoghi per poter completare l’istruttoria. Il Comune aveva comunicato i motivi ostativi, quindi aveva respinto la domanda di sanatoria e ordinato la rimozione del manufatto entro trenta giorni.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto tre principali censure:
- l’illegittimità del parere della Soprintendenza, ritenuto non conforme all’art. 37 del d.P.R. 380/2001 e fondato erroneamente sugli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004;
- il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere del Comune, per avere recepito il parere come negativo senza rilevarne l’asserita erroneità;
- la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, per l’assegnazione di trenta giorni anziché novanta per la demolizione.
Qualificazione edilizia del manufatto
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente escluso che l’opera potesse essere considerata una semplice pergotenda o un intervento edilizio libero. La struttura metallica, per conformazione e funzione, non era un elemento meramente accessorio del telo, ma costituiva una struttura solida capace di creare nuova volumetria fruibile per l’attività commerciale, con modifica della sagoma e del prospetto dell’edificio.
Ne consegue che l’intervento richiedeva un titolo abilitativo. La struttura era inoltre incompatibile con il limite di dieci centimetri di aggetto previsto dagli artt. 83 e 96 del regolamento edilizio comunale.
Il Consiglio ha escluso l’applicabilità dell’art. 6, lett. b-ter, del d.l. 69/2024, richiamato per la disciplina delle opere di protezione solare realizzabili senza titolo. Tale disposizione è sopravvenuta rispetto alla realizzazione dell’opera e non può essere utilizzata come parametro per decidere sulla legittimità degli interventi eseguiti in precedenza.
Parere della Soprintendenza e diniego della sanatoria
I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il parere della Soprintendenza deve essere letto alla luce della richiesta formulata dal Comune, che non riguardava soltanto la struttura originaria, ma il progetto di modifica presentato dal ricorrente.
Il riferimento al ripristino dello stato dei luoghi è stato quindi interpretato come condizione per completare l’istruttoria relativa al progetto modificato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretti sia l’operato istruttorio della Soprintendenza sia l’inquadramento dell’abuso nell’art. 37 del d.P.R. 380/2001. Non è stata ravvisata un’illegittima applicazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004.
Il Comune ha quindi legittimamente utilizzato il contenuto del parere nel procedimento di sanatoria e ha adottato il diniego dopo la comunicazione dei motivi ostativi e la mancata presentazione di ulteriori osservazioni da parte dell’interessato.
Termine per la demolizione
È stato respinto anche il motivo relativo al termine di trenta giorni assegnato per la demolizione. Secondo il parere, la previsione di un termine inferiore ai novanta giorni indicati dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001 non rende illegittimo l’ordine di demolizione, ma integra una mera irregolarità formale non lesiva.
Il destinatario conserva infatti il termine legale di novanta giorni per ottemperare all’ingiunzione. L’assegnazione di un termine più breve produce soltanto l’effetto di impedire, fino alla scadenza dei novanta giorni, l’acquisizione gratuita dell’abuso al patrimonio comunale. Il parere richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2022, n. 6594; sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4102; sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è rimasta assorbita dall’esito negativo del ricorso.
Come è indicizzato
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