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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07299/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 16/07/2025 con cui la Corte d'appello di Brescia aveva rigettato l'istanza ex art. 314 c.p.p. per la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 2.11.2020 al 2.1.2021 (custodia cautelare) e fino al 12.4.2022 (arresti domiciliari). Barbi deduceva violazione di legge e insufficiente motivazione, contestando i rilievi della Corte d'appello secondo cui a suo carico vi fossero: 1) accettazione dell'intestazione fittizia di quote di società a favore di prestanomi; 2) consapevolezza che il prezzo fosse versato in contanti e "in nero"; 3) tolleranza dell'impiego di denaro di provenienza incerta; 4) possibilità di riconducibilità dei fondi a reati come riciclaggio, autoriciclaggio e evasione fiscale. Barbi sosteneva che tali elementi fossero stati valutati erroneamente o estrapolati fuori contesto e che non fosse dato alcun comportamento colposo che potesse escludere il diritto alla riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Barbi, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. perché il comportamento del ricorrente (gestione opaca e rapporti d'affari con Mura, uso di prestanomi, ammissioni in interrogatorio, conoscenze e prassi di pagamento in nero) costituiva, valutato ex ante, una condotta idonea a creare la falsa apparenza della configurabilità dei reati contestati e quindi a concorrere a dar causa alla misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate le spese sostenute dal Ministero poiché la memoria dello Stato non si è qualificata come difesa attiva e confrontante con i motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione dell'indennizzo se la misura è stata causata da dolo o colpa grave dell'interessato. La Corte interpreta la colpa grave come violazione di regole o condotta macroscopicamente negligente che, valutata ex ante e con parametro oggettivo (id quod plerumque accidit), possa aver creato la prevedibile rappresentazione per l'Autorità della configurabilità di reati e quindi l'adozione di misure cautelari.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul reato di riciclaggio; qui è richiamata come parte dell'ipotesi accusatoria rilevata nelle indagini. La Corte segnala che anche se le condotte riconducibili a riciclaggio non sono state definite come reato nel giudizio di merito, le circostanze correlate hanno avuto rilievo nel giudizio ex ante sulla prevedibilità dell'intervento autoritativo.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Articolo richiamato nella contestazione (come capo 37) e utilizzato come riferimento alle ipotesi di illecito indagate; nella decisione la sua rilevanza è contextuale: le attività e i flussi finanziari sospetti collegati a tali ipotesi hanno contribuito a formare, ex ante, la rappresentazione della possibile illiceità che giustificava la misura cautelare.

Massime di principio

  • In materia di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta ex ante, con un proprio iter logico-motivazionale, se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di illiceità idonea a ingenerare la misura cautelare; non è necessario che la condotta configurasse un reato accertato nel processo di merito.
  • La 'colpa grave' che esclude l'indennizzo non richiede l'integrazione di un reato, ma consiste in una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che, secondo il parametro oggettivo della comune esperienza, poteva ragionevolmente far prevedere l'intervento dell'Autorità.
  • Ammissioni o dichiarazioni rese in interrogatorio possono avere rilevanza significativa nella valutazione ex ante della prevedibilità della misura cautelare e contribuire a escludere il diritto alla riparazione se emergono elementi che fanno apparire fondati i sospetti.
  • Elementi fattuali come uso di prestanomi, pagamenti in nero, rapporti continuativi con soggetti indicati come di dubbia reputazione e la gestione opaca di operazioni economiche aumentano la probabilità che il giudice ritenga sussistente una condotta idonea a generare la rappresentazione di illiceità.
  • Una sentenza di assoluzione o l'irrilevanza penale successiva non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: se, valutati ex ante, sussisteva una condotta che poteva ragionevolmente giustificare l'intervento cautelare, il diritto alla riparazione può essere escluso.
  • Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione possono non essere liquidate se la difesa statale non ha effettivamente svolto un'attività contraria confrontandosi con i motivi di ricorso.

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