Cassazione Penale, Ordinanza n. 17462/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti di due imputati per il reato contestato in concorso. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che il reato dovesse essere dichiarato estinto per prescrizione. La questione centrale riguardava quindi l'applicabilità della disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ai fatti commessi il 15 marzo 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella disciplina, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; pertanto, per il reato commesso il 15 marzo 2019 non poteva essere dichiarata l'estinzione per prescrizione. Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato contestato
norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna
la Corte ne afferma l'applicabilità, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019
richiamata come fonte della disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai fatti di causa
menzionata per escludere un effetto abrogativo retroattivo della disciplina previgente
legge 27 novembre 2021, n. 134
menzionata per precisare che la nuova disciplina si applica ai reati commessi dall'1 gennaio 2020
evocato implicitamente per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall'art. 159 c.p. nel testo della legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
- Le successive riforme in materia di prescrizione non operano retroattivamente in modo tale da escludere l'applicazione della disciplina vigente al momento della commissione del fatto, se la nuova disciplina è destinata ai soli reati commessi da una data successiva.
- Quando il ricorso per cassazione deduce la prescrizione ma il fatto ricade temporalmente nel periodo di applicazione della disciplina che sospende il corso della prescrizione, la doglianza è infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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