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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28655/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pescara, aveva riconosciuto l'imputazione per il reato di cui all'art. 624 c.p. (furto di 6 confezioni di profumo, commesso il 18/04/2018) e aveva applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. in equivalenza alla recidiva. Il ricorrente, rappresentato da difensore, ha svolto cinque motivi: 1) censura per uso di testimonianza "de relato" (presunto riconoscimento via terzo testimone e fotogrammi), con dedotta illegittimità probatoria; 2) mancata valutazione del vizio parziale di mente e mancata acquisizione di perizia ex art. 89 c.p.; 3) vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.), senza indicazione delle epoche delle precedenti; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e valutazione errata dell'art. 62 n.4 c.p. con rigetto della prevalenza sulle recidiva; 5) eccessiva determinazione della pena e motivazione con formule di stile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito procedurale: (i) il primo motivo è stato respinto in quanto la testimonianza del poliziotto che riferiva il riconoscimento effettuato da altro agente (testimonianza "de relato") è utilizzabile, dovendosi ritenere che la difesa non avesse chiesto in primo grado l'audizione del teste diretto; (ii) il secondo motivo è inammissibile perché la perizia prodotta in procedimento coevo non era stata depositata o proposta davanti alla Corte di Appello, sicché il giudizio di merito sulla capacità di intendere e di volere non è sindacabile; (iii) il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte di Appello ha motivato adeguatamente il riconoscimento della recidiva richiamando i numerosi precedenti e ravvisando un accresciuto profilo di responsabilità; (iv) quarto e quinto motivo manifestamente infondati: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la pena è stata fissata al minimo edittale e il rifiuto delle attenuanti generiche è stato motivato con l'assenza di elementi positivi e i gravi precedenti. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma incriminatrice del furto; il fatto per cui procedeva l'imputato è stato inquadrato in base a questa disposizione (impossessamento di profumi nel negozio).

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riconosciuta come circostanza attenuante equivalente alla recidiva dalla Corte di appello; la Corte di Cassazione ne registra l'applicazione operata dal giudice di merito.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Regola le dichiarazioni che si riferiscono alla conoscenza di fatti da parte di altri (testimonianze "de relato"); la Corte afferma che l'uso di dichiarazioni de relato è ammissibile se la difesa non ha richiesto nel primo grado l'audizione del teste diretto, con implicita rinuncia.

  • art. 89 cod. pen.

    Norma sulla capacità di intendere e volere; il giudice può disporre perizia quando dagli atti emergono elementi che lo impongono. La Cassazione ha ritenuto legittimo il mancato accoglimento della richiesta di perizia in assenza di elementi in atti.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; il giudice deve verificare concretamente se i precedenti denotano una maggiore capacità delinquenziale. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva nel caso concreto.

  • art. 62 bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la valutazione della loro concessione è rimessa al giudice del merito e la Cassazione sindaca solo la correttezza e completezza della motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, capacità a delinquere, personalità, conseguenze per la vittima, ecc.); la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito abbia fatto riferimento ai criteri richiesti, ove necessario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di cassazione o inammissibilità per colpa; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Massime di principio

  • La testimonianza "de relato" può essere utilizzata in appello se la difesa in primo grado non ha chiesto l'audizione del teste diretto: l'implicita rinuncia in primo grado ne consente l'uso successivo senza vizio di prova.
  • Documenti o perizie prodotti solo in sede di cassazione o non allegati/produci ti davanti al giudice di merito non sono generalmente considerati: chi invoca elementi nuovi deve produrli tempestivamente nei gradi di merito per poterli far valere.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione concreta che colleghi i precedenti all'accresciuta capacità a delinquere; tuttavia la valutazione concreta spetta al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo la razionalità e completezza della motivazione.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è questione di merito influenzata dalla valutazione complessiva della personalità e dei precedenti dell'imputato; basta che il giudice indichi gli elementi decisivi (art. 133 c.p.) per rendere la motivazione idonea a resistere al sindacato di legittimità.
  • Se la pena è fissata al minimo edittale o non si discosta notevolmente dalla misura media, l'onere motivazionale del giudice è meno stringente; motivazioni sommarie possono essere sufficienti se l'applicazione dei criteri è richiamata in termini logici.
  • Le impugnazioni prive di prospettazione di errori di diritto o di fatto non sostenuti da produzione probatoria risultano facilmente dichiarabili inammissibili o manifestamente infondate in Cassazione.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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