Sentenza del 21/03/2019 n. 7944 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che la B. s.p.a. avesse perso il diritto all'esenzione dall'imposta di consumo sugli oli lubrificanti utilizzati nella produzione di colle adesive per non aver presentato preventivamente la denuncia prevista dal Regolamento n. 557/1996. Con il primo motivo ha dedotto che tale denuncia costituisse una condizione necessaria per accedere all'esenzione, non un mero adempimento amministrativo. Con il secondo motivo ha contestato la ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse alla contribuente dimostrare l'impiego degli oli in attività esente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo i motivi inammissibili per difetto di specificità. Ha chiarito che, quando gli oli sono denaturati secondo le formule previste dalla normativa e impiegati nella produzione di colle adesive, la comunicazione preventiva non ha efficacia costitutiva dell'esenzione. Diversamente, se sono utilizzati oli non denaturati o denaturati con formule diverse, la denuncia preventiva e il provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione hanno carattere costitutivo, poiché l'autorizzazione presuppone una valutazione discrezionale sui motivi tecnici e sulle esigenze di controllo. Nel caso concreto, tuttavia, l'Agenzia non aveva dimostrato né indicato specifici accertamenti dai quali risultasse l'impiego di oli non denaturati. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, comma 3
Non è dovuta l'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati (...) nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive.
La norma stabilisce l'esenzione dall'imposta per gli oli lubrificanti impiegati nelle attività produttive espressamente indicate, tra cui la produzione di colle adesive.
D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 7
I soggetti che intendono impiegare oli lubrificanti in esenzione d'imposta (...) devono presentare denuncia (...) almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego.
La denuncia preventiva consente all'Amministrazione di verificare gli impianti, controllare i quantitativi e le modalità di impiego e, nei casi previsti, rilasciare l'autorizzazione. Per gli oli denaturati secondo le formule ordinarie, la comunicazione non è necessariamente condizione costitutiva dell'esenzione.
D.M. 17 settembre 1996, n. 557, art. 8
L'impiego di oli lubrificanti non denaturati o denaturati con formule diverse (...) può essere autorizzato, "per motivi tecnici", dall'Amministrazione finanziaria.
Quando vengono utilizzati oli non denaturati o denaturati in modo diverso da quello ordinario, è necessaria una denuncia preventiva e un'autorizzazione amministrativa avente carattere costitutivo dell'esenzione.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50
La violazione degli obblighi amministrativi previsti dalla disciplina può rilevare sul piano sanzionatorio, quando non incide sulla spettanza sostanziale dell'esenzione.
Disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto la censura dell'Agenzia è stata ritenuta inammissibile perché non dimostrava che il presupposto fattuale dell'utilizzo di oli non denaturati fosse stato accertato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra requisiti sostanziali dell'esenzione e obblighi meramente procedurali: la mancata comunicazione preventiva non fa automaticamente perdere il beneficio se la legge riconosce direttamente l'esenzione per l'impiego effettivamente realizzato.
- Quando la normativa prevede l'utilizzo di prodotti denaturati secondo formule prestabilite, la denuncia può avere principalmente funzione di controllo e la sua omissione può comportare sanzioni, senza eliminare necessariamente l'esenzione.
- Se invece l'esenzione dipende dall'impiego di prodotti non denaturati o denaturati diversamente, e la legge richiede una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la preventiva autorizzazione è normalmente condizione costitutiva del beneficio.
- L'Amministrazione che contesta l'esenzione deve indicare e dimostrare il presupposto concreto della contestazione, ad esempio che il prodotto fosse non denaturato o fosse stato impiegato per finalità diverse da quelle agevolate.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente prospettare astrattamente una violazione di legge: il ricorso deve confrontarsi con gli accertamenti della sentenza impugnata e indicare specificamente dove sia stato accertato il fatto posto a fondamento della censura.
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