Cassazione Penale, Sentenza n. 31799/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mazzone è stato condannato per il reato previsto dall'art. 336 c.p. per avere minacciato due agenti di polizia al fine di impedir loro di contestare una contravvenzione a Palazzo Martina, sorpreso alla guida senza patente il 17/11/2010. Ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1-2) deduzione di estinzione del reato per prescrizione, contestando il calcolo dei termini prescrizionali in presenza della recidiva reiterata e di periodi di sospensione (rinvio per legittimo impedimento e sospensione legata al COVID), e sostenendo che il reato si sarebbe estinto prima della sentenza impugnata; (3-4) contestazione della ritenuta recidiva (art. 99, comma 2 c.p.), osservando che i precedenti penali risalgono al 1992 e al 2004-2005, che la condotta era estemporanea e che l'imputato aveva una vita regolare negli anni successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che la recidiva reiterata e specifica fosse stata correttamente contestata e valutata e che questa incida sul calcolo dei termini di prescrizione (art. 157, comma 2 e art. 161, comma 2 c.p.), con la conseguenza che, tenuto conto dei periodi di sospensione, il reato non risultava estinto alla data della sentenza impugnata. I terzo e quarto motivo sono stati considerati inammissibili perché l'impugnazione si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già valutate dai giudici di merito senza fornire la necessaria critica argomentata e la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la qualificazione del reato contestato (uso di minaccia nei confronti di agenti di polizia) quale titolo di accusa originario.
Richiamata in relazione alla recidiva reiterata e specifica contestata all'imputato; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva come circostanza aggravante che incide anche sul calcolo della prescrizione.
Interpretato nel senso che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul termine prescrizionale minimo del reato.
Rilevato che in presenza di atti interruttivi la recidiva può incidere anche sul calcolo del termine massimo di prescrizione.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati come presupposto per l'ammissibilità del ricorso in cassazione: il ricorso deve contenere motivi specifici e la critica argomentata al provvedimento impugnato; la mancata specificazione rende il motivo inammissibile.
Giurisprudenza: Sez.2, n. 57755 del 12/10/2018 (Saetta, Rv. 274721)
Citata per confermare il principio secondo cui la recidiva reiterata incide sul calcolo dei termini di prescrizione sia minimo sia, in presenza di interruzioni, massimo.
Massime di principio
- La qualificazione della recidiva come "reiterata e specifica" può modificare il computo dei termini di prescrizione: quindi, quando è contestata, va verificato se e come incide sui termini minimi e massimi (art. 157 e 161 c.p.).
- Nel calcolo della prescrizione è indispensabile considerare tutti i periodi di sospensione e gli atti interruttivi (es. rinvii per legittimo impedimento, sospensioni straordinarie come quelle legate al COVID) prima di dedurre l'estinzione del reato.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre genericamente le stesse argomentazioni già svolte in sede di merito: i motivi devono contenere una critica argomentata e specifica, con l'indicazione precisa delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto contestati (artt. 581 e 591 c.p.p.).
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di specificità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto, investire nella qualità delle motivazioni è anche una misura prudenziale per evitare sanzioni economiche.
- Quando si contesta la recidiva è utile produrre o indicare con precisione i precedenti, le date e gli elementi fattuali che permettano al giudice di valutare la pertinenza temporale e materiale della recidiva, evitando contestazioni meramente assertive.
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