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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21475/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti private)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso davanti alla Corte d'appello una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto instaurato contro un diverso ministero, ancora pendente al momento del deposito della domanda. Nel corso del procedimento di equa riparazione, il giudizio presupposto era proseguito fino a definirsi con sentenza passata in giudicato; per questo i ricorrenti avevano depositato memoria chiedendo di estendere la domanda anche all'ulteriore ritardo maturato dopo il deposito del ricorso originario. La Corte d'appello aveva però liquidato l'indennizzo solo con riferimento alla durata maturata fino al deposito della domanda e non aveva preso posizione sulla richiesta estensiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno denunciato nullità del decreto per omessa pronuncia, deducendo che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare espressamente la domanda integrativa relativa al ritardo successivo, formulata con memoria nel rito camerale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, quando la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve limitarsi a considerare il periodo di ritardo già maturato fino alla proposizione del ricorso, salvo che l'ulteriore durata, già verificatasi nel corso del procedimento per equa riparazione, sia specificamente allegata a integrazione della domanda originaria. Poiché i ricorrenti sostenevano di aver effettuato tale specifica allegazione con memoria nel corso del procedimento camerale, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per omissione di pronuncia

    il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione quando il giudice non si esprima su una domanda ritualmente proposta

  • L. n. 89 del 2001

    ai fini della ragionevole durata del processo, se la domanda di equa riparazione è proposta mentre il processo presupposto è ancora pendente, il giudice considera di regola solo il ritardo maturato fino al deposito della domanda, salvo specifica allegazione dell'ulteriore durata già verificatasi nel procedimento di equa riparazione

  • artt. 737 e ss. c.p.c.

    nel rito camerale non operano le preclusioni proprie del giudizio ordinario; rilevano soprattutto il contraddittorio e il diritto di difesa

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione introdotto quando il processo presupposto è ancora pendente, la valutazione iniziale della durata ragionevole va compiuta con riferimento al solo periodo già maturato fino al deposito della domanda.
  • L'ulteriore ritardo sopravvenuto nel corso del giudizio per equa riparazione non può essere automaticamente computato, ma può rilevare se sia già verificato e sia oggetto di specifica allegazione a integrazione della domanda originaria.
  • Nel rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. le memorie possono essere utilizzate per integrare la domanda, non essendo applicabili le preclusioni del rito ordinario, purché siano rispettati contraddittorio e diritto di difesa.
  • L'omesso esame di una domanda integrativa ritualmente proposta integra vizio di nullità per omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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