Cassazione Penale, Sentenza n. 46697/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dai difensori di Fabbrizio contestava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 15/12/2023 che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per concorso in riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio, esclusa però la circostanza aggravante di cui alla legge 203/1991. Le censure dedotte: (i) violazione di legge e vizi di motivazione nella qualificazione soggettiva e oggettiva del reato di riciclaggio e nel travisamento delle risultanze probatorie; (ii) insufficiente valutazione di prove a discarico acquisite in appello (compresa sentenza irrevocabile di altro procedimento); (iii) omissione o insufficiente motivazione sul rigetto della richiesta ex art. 603 c.p.p. di acquisizione del verbale con le dichiarazioni di Di Leonardo; (iv) mancata correlazione tra imputazione e decisione (art. 521 c.p.p.); (v) errata quantificazione e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e applicazione non corretta dei criteri di determinazione della pena (art. 62-bis, 132, 133 c.p.). I difensori sostenevano, in sostanza, che l'unico elemento a carico fosse una intercettazione e che non vi fosse prova della conoscenza della provenienza illecita della somma contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito (Corte d'Appello e G.I.P.), che hanno ricostruito i fatti integrando intercettazioni e risultanze bancarie, dimostrando la consapevolezza dell'imputato sull'uso di prestanome e sulla provenienza illecita dei fondi. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il rifiuto della Corte d'appello di acquisire il verbale Di Leonardo in sede di appello, ai sensi della giurisprudenza su rito abbreviato, e ha escluso vizi di correlazione fra imputazione e sentenza (si è rilevato un mero errore materiale senza pregiudizio). E' stato confermato che il reato di fittizia intestazione (12-quinquies) è presupposto del reato di riciclaggio e che parte di quel capo è estinta per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata valutata la responsabilità per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Il reato è stato ritenuto integrato: la Corte di merito ha valutato congiuntamente intercettazioni e flussi bancari per accertare operazioni finalizzate a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e la consapevolezza soggettiva dell'imputato.
artt. 110 e 81 comma 2 cod. pen. (concorso)
Applicati per ricondurre la condotta a concorso tra più soggetti; la responsabilità è stata valutata anche alla luce del rapporto personale e operativo con i coindagati.
art. 7 l. 203/1991 (circostanza aggravante)
La Corte territoriale ha escluso l'aggravante; la Cassazione ne prende atto nel quadro della motivazione complessiva.
art. 603 cod. proc. pen. (acquisizione atti in appello)
In rito abbreviato la richiesta di acquisizione di atti nuovi può essere rigettata se la motivazione di merito è già sufficiente; la Cassazione controlla solo se dal testo emergono lacune, illogicità o contraddizioni rilevanti.
art. 521 cod. proc. pen. (correlazione imputazione-sentenza)
La Corte ha ritenuto che un errore materiale nella formulazione dell'imputazione non abbia alterato la chiarezza dei fatti né impedito l'esercizio della difesa, per cui non è configurata la violazione della norma.
art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (fittizia intestazione)
Il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione ma costituisce il presupposto fattuale del reato di riciclaggio valutato dai giudici.
art. 62-bis, art. 132 e art. 133 cod. pen. (circostanze e determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa sul riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena operata dal giudice di merito, osservando che il diniego delle attenuanti non richiede l'esame di ogni elemento favorevole e rientra nella discrezionalità del giudice.
art. 616 cod. proc. pen. (spese per inammissibilità)
La Cassazione ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e valutato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Cassazione non può rivalutare i fatti e le prove se la motivazione di merito non è manifestamente illogica, contraddittoria o lacunosa; le contestazioni che propongono una diversa lettura plausibile dei fatti sono inammissibili.
- In caso di giudizio con rito abbreviato, la richiesta di acquisizione di nuove prove in appello può essere respinta se la motivazione del giudice di merito è sufficientemente articolata; per impugnare tale diniego occorre dimostrare lacune o contraddizioni decisive nella motivazione.
- Per il reato di riciclaggio è necessario provare la consapevolezza della provenienza illecita dei beni: intercettazioni, riscontri bancari e collegamenti con operazioni di intestazione fittizia possono costituire elementi idonei a dimostrare tale elemento soggettivo.
- Errori materiali nella formulazione dell'imputazione non determinano automaticamente la nullità della sentenza se non hanno ingenerato confusione né pregiudicato il diritto di difesa.
- La decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per manifesta illogicità o assenza di motivazione.
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