Cassazione Penale, Ordinanza n. 33612/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ne aveva confermato la responsabilità penale per una condotta di occupazione di un immobile. L'unico motivo deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, sostenendo in sostanza che la condotta fosse giustificata da un'esigenza abitativa. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condiviso il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui mancavano gli elementi costitutivi dello stato di necessità per l'intera durata della condotta, poiché l'occupazione appariva stabile e diretta a soddisfare in via definitiva il bisogno abitativo, non a fronteggiare un pericolo attuale e transitorio.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale e non evitabile se non con la condotta tenuta; non è riconoscibile quando l'azione sia finalizzata a un'occupazione stabile per risolvere definitivamente un'esigenza abitativa.
In cassazione non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito, prive di specificità e di effettivo confronto con la motivazione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione della scriminante dello stato di necessità richiede la dimostrazione di un pericolo attuale, inevitabile e non altrimenti fronteggiabile; non può essere invocata quando la condotta si traduca in una soluzione stabile e definitiva di un bisogno personale.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare argomentazioni già svolte in appello, senza indicare specifici vizi della decisione impugnata o senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza.
- La valutazione di riconoscibilità dello stato di necessità deve riguardare l'intera durata della condotta, e la finalità concreta dell'agente è decisiva per escludere la scriminante quando emerga un intento di occupazione permanente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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