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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26458/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale del riesame)

La controversia

L'indagato ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere, limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Ha dedotto violazione degli artt. 274, 275 e 292, comma 2, lett. c) e c-bis, c.p.p. nonché vizio di motivazione e travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il giudice cautelare aveva valorizzato un presunto fatto-reato successivo ai fatti contestati, in realtà commesso il 19 dicembre 2023 e quindi nel medesimo contesto temporale dei fatti per cui si procedeva, e non nel settembre 2024 come affermato nell'ordinanza. Secondo il ricorrente, tale errore di fatto rendeva illogica la motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto che la doglianza era fondata quanto all'erronea datazione del fatto richiamato dal tribunale del riesame, ma ha rilevato che la censura colpiva solo una delle due autonome rationes decidendi poste a base dell'ordinanza impugnata. Il giudice cautelare aveva infatti fondato la permanenza delle esigenze cautelari sia sulla presunta commissione di un successivo reato specifico, sia sull'estrema gravità dei fatti contestati, afferenti a plurime cessioni di cocaina per ingenti quantitativi. Poiché il ricorso non si confrontava con questo secondo, autonomo fondamento, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a censurare una sola delle rationes decidendi autonome e autosufficienti poste a base della decisione impugnata.
  • L'erronea valorizzazione di un dato fattuale può integrare un vizio decisivo solo se quel dato costituisce l'unico fondamento della misura; se permangono altri autonomi elementi giustificativi, la censura non è sufficiente a travolgere l'ordinanza.
  • Ai fini della permanenza delle esigenze cautelari, il giudice può valorizzare sia la gravità concreta dei fatti contestati sia ulteriori condotte specifiche dell'indagato, ma l'impugnazione deve confrontarsi con tutti i presupposti motivazionali effettivamente posti a base del provvedimento.
  • Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, la deduzione di travisamento della prova non basta se non incide su tutte le rationes decidendi autonome che sorreggono la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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