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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31808/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un cittadino pakistano aveva impugnato davanti al Tribunale di Ancona il diniego della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto, insussistenti i presupposti per le ipotesi di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, insussistente anche la protezione sussidiaria ex lett. c) per mancanza di violenza generalizzata nel Punjab sulla base delle COI indicate, e infine esclusa la protezione umanitaria per difetto di integrazione in Italia e di vulnerabilità al rimpatrio. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 c.p.c., 3 d.lgs. 251/2007 e 8 d.lgs. 25/2008, lamentando che il Tribunale avesse reso una motivazione solo apparente sulla credibilità del narrato; 2) violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008 per avere escluso, con motivazione apparente, la situazione di violenza indiscriminata nel Paese di provenienza; 3) violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 per avere negato la protezione umanitaria senza riconoscere condizioni di vulnerabilità in caso di rientro.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo apparente la motivazione del Tribunale sulla non credibilità del richiedente, perché espressa in formule generiche e astratte e non idonea a consentire il controllo sul ragionamento decisorio; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché generico e non idoneo a censurare la motivazione del giudice di merito, che aveva indicato le COI utilizzate, senza prospettare fonti più aggiornate; ha dichiarato assorbito il terzo motivo per effetto dell'accoglimento del primo. Il decreto del Tribunale di Ancona è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile come motivazione apparente quando il provvedimento non consente il controllo sull'iter logico-giuridico e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione del racconto e della prova, in combinazione con gli altri parametri normativi indicati dal ricorrente

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    richiamato per la valutazione della credibilità del richiedente protezione internazionale

  • art. 8 d.lgs. n. 25/2008

    richiamato per il dovere del giudice di verificare la situazione del Paese di origine mediante informazioni aggiornate e pertinenti

  • art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007

    richiamato dal Tribunale per escludere la protezione sussidiaria sulla base dell'inattendibilità del racconto

  • art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007

    richiamato dal Tribunale per escludere la protezione sussidiaria sulla base dell'inattendibilità del racconto

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con le COI puntualmente indicate dal giudice di merito

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    richiamato come base normativa della protezione umanitaria, la cui censura è stata assorbita

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • Cass. n. 13248/2020

    citata per definire la motivazione apparente

  • Cass., S.U., n. 8053/2014

    citata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione

  • Cass., S.U., n. 29459/2019

    richiamata, in via di principio, in tema di protezione umanitaria

  • Cass. n. 3320/2021

    richiamata come conferma più recente dei principi sulla protezione umanitaria

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando sia solo graficamente esistente ma non consenta di ricostruire le ragioni della decisione né il controllo sulla coerenza logico-giuridica del percorso argomentativo.
  • Nel giudizio sulla protezione internazionale, il giudice di merito deve esporre in modo concreto e non stereotipato le ragioni per cui ritiene inattendibile il narrato del richiedente; formule generiche o astratte non soddisfano il requisito motivazionale minimo.
  • La censura in cassazione sulla situazione del Paese di origine deve confrontarsi con le COI effettivamente utilizzate dal giudice di merito e indicare criticamente fonti più aggiornate o diverse; doglianze generiche sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione non sono ammissibili se il vizio dedotto è quello di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
  • L'accoglimento di un motivo che investe la credibilità del richiedente può rendere assorbite le censure ulteriori che dipendono logicamente dalla medesima valutazione di fatto, come quelle sulla protezione umanitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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