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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25380/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, in forma predibattimentale e senza instaurare il contraddittorio, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato (art. 388, comma terzo, c.p.), deducendo la nullità della pronuncia per violazione di norma processuale. Sosteneva che la causa estintiva poteva essere pronunciata solo dopo la rituale fissazione dell'udienza, così consentendo anche la possibile rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, e che la nullità non poteva essere superata richiamando un presunto difetto di interesse all'impugnazione. Richiamava inoltre la pronuncia della Corte costituzionale n.111 del 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l'orientamento della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunciata in appello de plano e senza contraddittorio lede l'essenzialità del diritto di difesa e l'interesse dell'imputato a rinunciare alla prescrizione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, affinché si svolga il contraddittorio tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la dichiarazione immediata di cause estintive, ma tale possibilità non legittima la pronuncia di estinzione in appello senza effettivo contraddittorio; l'obbligo di dichiarare la causa presuppone la pienezza del contraddittorio.

  • art. 388, comma terzo, cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato considerato; sulla sua prescrizione si è basata la pronuncia d'appello impugnata, la cui declaratoria è stata ritenuta procedimentalmente viziata se adottata de plano.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Regola la sentenza adottata in camera di consiglio in primo grado solo dopo aver sentito il pubblico ministero e l'imputato; da tale disciplina la Corte ricava l'essenzialità del contraddittorio anche nelle pronunce che abbreviano il processo.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Era stato interpretato in passato come ostativo alla cassazione per carenza d'interesse quando risultava la prescrizione; la Corte costituzionale (sent. n.111/2022) ha dichiarato illegittima tale interpretazione perché viola il diritto al giusto processo garantito dall'art. 111 Cost.

  • artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.

    Non contengono rinvio alla disciplina delle sentenze predibattimentali; perciò non giustificano l'adozione in appello di una sentenza di estinzione del reato in assenza di contraddittorio.

  • Sentenza Corte costituzionale n.111 del 2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione che escludeva l'interesse all'impugnazione in presenza di prescrizione pronunciata de plano, sottolineando l'essenzialità del contraddittorio e l'interesse dell'imputato a poter rinunciare alla prescrizione e ad ottenere una pronuncia di merito.

  • Sez.5, n.44417 del 5/10/2022 (Cass.)

    La Corte di cassazione ha già applicato il principio secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso sentenza di appello predibattimentale che dichiari la prescrizione senza contraddittorio.

Massime di principio

  • Non è ammessa in appello la pronuncia de plano di estinzione del reato per prescrizione senza aver garantito il contraddittorio: il giudice d'appello deve fissare l'udienza e consentire alle parti di essere ascoltate.
  • L'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione anche quando la sentenza d'appello dichiara la prescrizione: la cassazione è il rimedio per far valere la nullità processuale derivante dalla mancanza di contraddittorio.
  • La Corte costituzionale ha ribadito che la celerità processuale non può comprimere il diritto al giusto processo e all'ascolto; per decisioni che incidono sulla punibilità l'essenzialità del contraddittorio prevale.
  • Se in appello viene pronunciata la prescrizione de plano, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio che si svolga nel contraddittorio; ciò evita che si precluda irreversibilmente la possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione e ottenere una pronuncia di merito.
  • In pratica, difesa e pubblico ministero devono sollecitare la fissazione dell'udienza qualora la questione della prescrizione venga prospettata in sede d'appello; il giudice d'appello deve valutare la causa estintiva solo dopo il confronto tra le parti.

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