Cassazione Civile, Ordinanza n. 34878/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socie)
La controversia
Una società creditrice ha introdotto davanti al Tribunale di Parma un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., chiedendo in via principale la dichiarazione di inefficacia di una serie di atti posti in essere da un proprio debitore e dai familiari di lui, relativi al fondo patrimoniale, alla cessione di quote e a una deliberazione di aumento del capitale sociale con contestuale modifica dello statuto della società partecipata. Le due socie convenute hanno eccepito l’incompetenza per materia del Tribunale ordinario, sostenendo la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Bologna. Il Tribunale di Parma ha respinto l’eccezione e dichiarato la propria competenza. Le convenute hanno quindi proposto regolamento di competenza. I motivi del ricorso si fondavano sull’assunto che la controversia, incidendo anche su diritti inerenti alle partecipazioni sociali e su un atto proprio della società (delibera di aumento di capitale e modifica statutaria), rientrasse nella competenza specialistica delle sezioni imprese ex d.lgs. n. 168 del 2003; la resistente ha chiesto invece la conferma della competenza del Tribunale di Parma, contestando la tardività di una memoria avversaria.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Bologna. Ha ritenuto decisivo che la domanda revocatoria investisse non solo trasferimenti di quote, ma anche una delibera societaria di aumento di capitale e di modifica dello statuto, con effetti sulla struttura della compagine sociale e sui diritti inerenti alle partecipazioni. Ha inoltre precisato che la competenza si determina in base al petitum e alla causa petendi, non in base al presumibile esito di merito della domanda, e che la questione dell’ammissibilità o fondatezza della revocatoria della delibera attiene al merito, non alla competenza. Le spese del regolamento sono state compensate integralmente tra tutte le parti.
Norme richiamate
La revocatoria ordinaria è stata invocata per ottenere l’inefficacia relativa di atti dispositivi del debitore; la Corte ha rilevato che la domanda comprendeva anche un atto societario con riflessi sugli assetti della società.
Nel regolamento di competenza non si tiene conto della memoria depositata tardivamente oltre il termine previsto.
Le parti hanno potuto depositare memorie nella fase camerale del regolamento secondo il rito previsto.
art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003
La competenza della sezione specializzata in materia di imprese è attratta dalle controversie relative ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168 del 2003
La competenza della sezione specializzata si estende alle cause connesse alle controversie rientranti nella sua materia.
Massime di principio
- Ai fini della competenza per materia, occorre avere riguardo all’oggetto e al titolo delle domande proposte, non al presumibile esito della decisione nel merito.
- Quando l’azione revocatoria investe anche un atto societario che incide sulla struttura del capitale, sulla compagine sociale o sui diritti inerenti alle partecipazioni, la controversia rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
- La qualificazione della domanda come ammissibile o infondata non può essere anticipata nella sede della competenza, perché attiene al merito della lite.
- La competenza specializzata si estende anche alle domande connesse rispetto alla controversia principale, quando queste costituiscano parte della medesima operazione contestata.
- Nel regolamento di competenza non può essere considerata la difesa depositata oltre il termine processuale applicabile, se la tardività è eccepita dalla controparte.
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