Cassazione Penale, Sentenza n. 3597/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato l'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di cumulo emesso il 10/12/2019. Il ricorrente deduceva, tra l'altro: 1) illegittimo scioglimento di precedenti cumuli (in particolare il cumulo n. 83/2006) che nel 2006 era stato ritenuto estinto per espiazione; 2) violazione del giudicato per sopravvenuta decisione del Tribunale di Pordenone del 24/08/2018 che avrebbe già rideterminato la pena; 3) prescrizione della pena residua ai sensi dell'art. 172 c.p.; 4) errori materiali e di fatto nel conteggio delle carcerazioni e delle custodie cautelari (contestando che alcune misure siano state considerate carcerazioni utili al cumulo); 5) errata applicazione dell'art. 78 c.p. e mancata attribuzione puntuale degli incrementi di pena ai vari cumuli parziali, con conseguente indebita determinazione della pena complessiva.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la Procura generale di Bologna ha applicato correttamente i principi giurisprudenziali sul cumulo delle pene e sui cumuli parziali: il cumulo va calcolato in relazione alla data di commissione dei reati e limitato alla data dell'ultimo fatto che determinò la condanna da eseguire; le pene giaà espiate sono escluse solo se antecedenti e non rilevanti rispetto ai periodi di carcerazione e alle cause estintive; la declaratoria di estinzione per espiazione contenuta nel cumulo del 2006 non impediva il nuovo calcolo alla luce di reati successivi e di altri titoli confluiti nel cumulo 2019; la pronuncia del giudice dell'esecuzione di Pordenone non estendeva un giudicato assoluto al nuovo provvedimento poiché il cumulo 2019 conteneva ulteriori sentenze; la prescrizione ex art. 172 c.p. non opera perché le carcerazioni erano iniziate entro il termine decennale dall'irrevocabilità; eventuali differenze tecniche nel riparto degli incrementi fra cumuli parziali non avrebbero inciso sulla pena complessiva determinata (applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e oneri di giudizio.
Norme richiamate
criterio moderatore applicabile al cumulo delle pene, va applicato ai cumuli parziali e al cumulo totale; il cumulo giuridico e il cumulo materiale devono essere valutati con riferimento alle singole situazioni e alla pena complessiva risultante
prescrizione dell'esecuzione della pena; interviene se l'esecuzione non è iniziata in un tempo di almeno dieci anni dall'irrevocabilità della sentenza; nel caso di specie non operava perché le carcerazioni sono sopraggiunte prima del termine decennale
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
vizio dedotto in cassazione con riferimento a violazione di legge o erronea applicazione delle norme sul cumulo; la Corte ha ritenuto le censure infondate o insufficientemente specifiche
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
riguarda la doglianza per motivazione illogica o omessa; la Corte ha escluso omissioni rilevanti e ha ritenuto la motivazione corretta rispetto ai punti contestati
protezione del giudicato in materia esecutiva; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione del giudicato in relazione alla decisione di Pordenone perchè il nuovo cumulo del 2019 non corrispondeva integralmente al cumulo precedente
richiamato in relazione alla fungibilità della detenzione e alla necessità di valutare la detrazione dei periodi di custodia cautelare o altre detenzioni senza titolo con riferimento ai singoli reati
Massime di principio
- Il cumulo delle pene si determina principalmente con riferimento alla data di commissione dei reati: i cumuli vanno costruiti cronologicamente e, se necessario, suddivisi in cumuli parziali collegati ai periodi di detenzione
- La detrazione del presofferto o della custodia cautelare va valutata rispetto ai singoli reati e sottratta dalla pena risultante dal cumulo pertinente; non è corretto far gravare presofferto su reati commessi successivamente
- La dichiarazione di estinzione o di espiazione contenuta in un precedente provvedimento di cumulo non impedisce di ricalcolare il cumulo se successivamente confluiscono nuovi titoli o condanne che modificano la composizione del cumulo complessivo
- La prescrizione dell'esecuzione (art. 172 c.p.) richiede che non sia iniziata l'esecuzione nei dieci anni successivi all'irrevocabilità della sentenza; la semplice presenza di una pronuncia che dichiara estinta la pena non equivale automaticamente a prescrizione per fatti successivi
- La decisione del giudice dell'esecuzione ha effetto di giudicato solo nei limiti in cui il provvedimento impugnato corrisponda pienamente al titolo esecutivo oggetto del precedente giudicato; differenze nella composizione delle sentenze cumulate possono escludere la violazione del giudicato
- Nelle impugnazioni occorre specificità: le censure generiche o non dimostrate sulla diversa attribuzione dei singoli incrementi di pena sono inammissibili o inefficaci se non viene mostrato l'effetto sul calcolo complessivo della pena
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →