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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47319/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rasia impugnava la conferma della condanna per bancarotta documentale semplice e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, lamentando: 1) travisamento della prova relativa alla tenuta dei libri contabili (assenza del solo libro giornale) e irrilevanza della sua mancanza dato che la curatela avrebbe potuto ricostruire i movimenti; 2) mancata riconducibilità a colpa grave per il presunto ritardo nel dichiarare il fallimento, in quanto la società era inattiva dal 2013 e non si sarebbe aggravato il dissesto; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché attiene a una rivalutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano svolto un percorso argomentativo coerente in ordine alla responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (modificato dalla legge n. 46/2006)

    Impedisce alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito dei fatti; non è consentita una nuova valutazione probatoria in sede di legittimità, rendendo inammissibili censure che si risolvono in una mera rivalutazione degli elementi di fatto

  • art. 131‑bis c.p.

    La causa di non punibilità va riconosciuta solo se emergono elementi concreti e valutati dal giudice; nel caso è stata rigettata perché i giudici di merito hanno compiuto una valutazione motivata

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende per ricorsi manifestamente inammissibili o infondati per colpa del ricorrente

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Regola la possibilità di trattare oralmente in udienza pubblica i ricorsi; qui riferita alla requisitoria del Procuratore generale depositata ai sensi della predetta norma

Massime di principio

  • La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: censure che chiedono una rivalutazione dei fatti sono generalmente inammissibili
  • Se la corte di merito articola un percorso argomentativo coerente e motivato, difficilmente la Cassazione accoglie censure basate su diversa lettura del medesimo materiale probatorio
  • La causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. richiede elementi specifici e valutazione motivata; la sua mera invocazione senza prova convincente non ottiene accoglimento
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o fondati su mere alternative probabilistiche possono comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 616 c.p.p.
  • Nell'impugnazione di condanne per reati fallimentari, è essenziale concentrare i motivi su vizi di diritto tipici (nullità, violazioni procedurali, errori di diritto) anziché su una semplice riconsiderazione dei fatti

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