Cassazione Penale, Sentenza n. 10006/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato l'istanza di autorizzazione ai colloqui con i familiari o aventi diritto per il detenuto Serrani Gianluca. Il diniego era motivato dalla genericità della richiesta, ritenuta carente perché non indicava nominativamente i familiari o gli aventi diritto. Il ricorrente censurava la decisione per violazione degli artt. 18 L. 354/75 e 37 d.P.R. 230/2000, sostenendo che tali norme non impongono l'indicazione nominativa e che il controllo sulla legittimazione dei richiedenti spetta all'istituto penitenziario; inoltre il ricorso lamentava profili di legittimità e ammissibilità del rimedio.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per nullità procedurale: il provvedimento del G.I.P. è stato adottato senza acquisire il preventivo parere del pubblico ministero, omissione che integra una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.), rilevabile d'ufficio. La Corte ha richiamato i principi secondo cui i detenuti hanno diritto ai colloqui con congiunti, conviventi e altre persone (queste ultime se sussistono ragionevoli motivi) e che il diniego incide sul grado di afflittività della misura cautelare. Per tali ragioni gli atti sono stati rinviati al G.I.P. di Chieti perché provveda nuovamente acquisendo il parere del pubblico ministero.
Norme richiamate
Stabilisce il diritto dei detenuti e degli internati ad avere colloqui e corrispondenza con congiunti e altre persone, con particolare favore per i colloqui con i familiari; tale diritto è finalizzato al mantenimento delle relazioni familiari e sociali e può essere compresso solo per specifiche e motivate esigenze di sicurezza o d'ordine processuale.
Prevede che fino alla sentenza di primo grado i richiedenti i colloqui debbano presentare il permesso rilasciato dall'autorità che procede e che i colloqui con persone diverse dai congiunti o dai conviventi siano autorizzati solo quando ricorrano ragionevoli motivi.
art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.
Indica le ipotesi di nullità assolute e relative con riferimento alla partecipazione del pubblico ministero; la giurisprudenza ha ritenuto che l'inosservanza delle norme sulla partecipazione del P.M. al procedimento costituisce motivo di nullità rilevabile secondo le regole del codice.
Regola le nullità a regime intermedio rilevabili d'ufficio, sotto cui la Corte ha ricondotto l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nella decisione sul permesso di colloquio.
art. 111, settimo comma, Cost.
Principio citato in giurisprudenza per affermare che i provvedimenti che incidono sulla libertà personale rientrano nella categoria dei provvedimenti impugnabili in Cassazione, atteso il rilievo costituzionale della tutela giurisdizionale della libertà.
Massime di principio
- Le istanze di autorizzazione ai colloqui vanno valutate alla luce del diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari; la normativa non impone necessariamente l'indicazione nominativa dei congiunti, ma l'istituto penitenziario è chiamato a verificare la legittimazione dei richiedenti.
- In fase di indagini preliminari il G.I.P. deve acquisire il parere del pubblico ministero prima di decidere sull'autorizzazione ai colloqui: l'omissione determina nullità rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame.
- I provvedimenti che incidono sul grado di afflittività della misura cautelare sono di natura giurisdizionale e, pertanto, sono impugnabili nei gradi previsti (anche in Cassazione ove previsto dalla legge e dalla giurisprudenza).
- I colloqui con persone diverse da congiunti o conviventi richiedono la presenza di ragionevoli motivi; per ridurre il rischio di rigetto è consigliabile fornire nella richiesta elementi utili a verificare la legittimazione e le ragioni della necessità del colloquio.
- Se si contesta un diniego per motivi di forma (p.es. mancanza dell'indicazione nominativa), è comunque strategico verificare la regolarità della partecipazione del P.M. al procedimento, poiché l'assenza di tale partecipazione può costituire motivo di annullamento del provvedimento.
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