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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32663/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio risarcitorio per occupazione e trasformazione irreversibile di un terreno di cui i danti causa dei ricorrenti erano contitolari. Il Tribunale aveva condannato il Comune al pagamento di una somma complessiva in favore degli eredi, qualificando il credito come solidale dal lato attivo; il Comune aveva poi eseguito la sentenza pagando separatamente a ciascun creditore in proporzione della rispettiva quota ereditaria. In appello la condanna risarcitoria è stata riformata con rigetto della domanda per prescrizione. Successivamente il Comune ha chiesto in via monitoria la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata, ottenendo un decreto ingiuntivo emesso solidalmente contro gli eredi. Gli opponenti hanno dedotto: (1) la nullità del procedimento monitorio per mancata notifica del ricorso e del decreto a tutti i coeredi, sostenendo la necessità del litisconsorzio tra debitori solidali; (2) l’erroneità della condanna restitutoria solidale, poiché i pagamenti originari erano stati effettuati pro quota a ciascun creditore e, dunque, anche l’eventuale obbligo restitutorio avrebbe dovuto essere ripartito secondo le quote ereditarie. In cassazione hanno inoltre riproposto la censura relativa al mancato accoglimento della sospensione ex art. 295 c.p.c. e dell’eccezione di compensazione con un dedotto controcredito da indennità conseguente ad acquisizione del bene, già respinte nel merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo profilo del primo motivo, affermando che l’obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario e quindi il Comune poteva agire monitoriamente anche contro alcuni soltanto dei coeredi. Ha invece accolto il secondo profilo del primo motivo, chiarendo che la riforma della sentenza di primo grado non trasformava l’obbligazione restitutoria in un debito solidale per l’intera somma in capo a ciascun erede, perché il Comune aveva eseguito la condanna mediante distinti pagamenti pro quota; la riforma aveva solo reso inefficaci quei singoli pagamenti, con conseguente diritto del solvens alla restituzione da ciascun accipiens di quanto da questi ricevuto. È stato quindi cassato il decreto/ la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato una restituzione solidale dell’intera somma. Il secondo motivo, relativo a sospensione e compensazione, è stato rigettato perché la lite amministrativa era già definita e il controcredito non risultava liquido. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La solidarietà passiva, di regola, non comporta litisconsorzio necessario; la causa è scindibile salvo ipotesi di inscindibilità concreta.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria presuppone una vera pregiudizialità tra due cause pendenti; non può essere richiesta per attendere meri sviluppi esecutivi o amministrativi successivi.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza fa venir meno l’efficacia degli atti e dei pagamenti dipendenti dalla decisione riformata, imponendo il ripristino della situazione precedente.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al procedimento monitorio, ma la Corte non ha ravvisato vizi del ricorso per decreto ingiuntivo per mancata notifica a tutti i coobbligati.

  • art. 643 c.p.c.

    Invocato per sostenere la necessità di notificare il ricorso monitorio a tutti i debitori; la Corte ha escluso tale necessità in presenza di obbligazione solidale passiva non inscindibile.

  • art. 644 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 633 e 643 c.p.c. nel motivo processuale, senza accoglimento della censura di nullità.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione richiede i presupposti di legge, in particolare la liquidità del controcredito, che nel caso concreto mancava.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato per contestare la solidarietà; la Corte distingue però tra solidarietà attiva del credito originario e natura non solidale dell’obbligo restitutorio concreto.

  • art. 1294 c.c.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della solidarietà passiva, ma la Corte ha negato che esso operasse automaticamente nel caso di restituzione pro quota di somme ricevute separatamente.

  • art. 1295 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla solidarietà, senza che la Corte ne valorizzasse una specifica applicazione favorevole ai ricorrenti.

  • art. 1296 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla solidarietà, senza accoglimento della tesi dei ricorrenti sulla condanna solidale restitutoria.

  • art. 1297 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla solidarietà, ma non idoneo, nel caso concreto, a fondare una restituzione dell’intera somma contro ciascun erede.

  • art. 752 c.c.

    Invocato per sostenere la ripartizione dell’obbligazione tra coeredi secondo le quote ereditarie.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato in tema di compensazione, quale norma generale sull’estinzione reciproca dei crediti contrapposti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel contesto della prova del controcredito e dei presupposti della compensazione.

  • art. 2699 c.c.

    Citato nel secondo motivo, senza emergere una specifica applicazione sostanziale nella decisione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato come parametro di violazione, ma non accolto nei termini prospettati.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 82 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 87 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis

    Citato dai ricorrenti per fondare un preteso controcredito indennitario derivante da acquisizione del bene, poi ritenuto non utile ai fini della compensazione.

Massime di principio

  • L’obbligazione solidale passiva, di regola, non determina litisconsorzio necessario: il creditore può agire separatamente contro uno o alcuni dei debitori, salvo che tra le posizioni dei coobbligati vi sia una concreta inscindibilità processuale.
  • La riforma della sentenza di primo grado fa venir meno l’efficacia dei pagamenti eseguiti in base a quel titolo, ma la pretesa restitutoria va ricostruita in coerenza con le concrete modalità dell’adempimento originario.
  • Se il debitore, pur essendo tenuto in forza di una condanna fondata su credito solidale attivo, ha pagato separatamente a ciascun creditore in proporzione della quota spettante, la restituzione conseguente alla riforma deve essere riferita alle singole somme ricevute dai singoli accipiens, non all’intero importo in via solidale.
  • La compensazione presuppone la sussistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile; se il controcredito è ancora indeterminato o non liquidabile, l’eccezione non può essere accolta.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una causa pregiudicante ancora pendente e idonea a condizionare la decisione della causa pregiudicata; non è configurabile se la controversia asseritamente pregiudiziale è già definita o se si attende solo un successivo atto amministrativo non ancora certo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoCompensazioneInadempimentoControversia
RamiProcesso civileObbligazioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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