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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27449/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una correntista aveva agito contro la banca presso cui era acceso il conto per ottenere la restituzione di una somma di lire 500.000.000 accreditata sul conto a seguito del versamento, tramite girata, di 13 assegni circolari emessi da un diverso istituto e poi stornata dalla banca negoziatrice dopo che l'emittente aveva comunicato lo storno per il fallimento degli ordinatari dei titoli. La domanda era stata respinta in primo grado, ma accolta in appello: la Corte territoriale aveva ritenuto illegittimo lo storno, affermando che l'inefficacia collegata al fallimento poteva essere fatta valere solo dal curatore fallimentare e non dalle banche. La banca ricorrente ha censurato la sentenza d'appello deducendo, in sintesi, falsa applicazione dell'art. 44 l. fall. in luogo dell'art. 1829 c.c., sostenendo che il versamento era avvenuto con clausola salvo incasso/salvo buon fine e che, mancando il buon fine del titolo, lo storno era legittimo; ha inoltre dedotto profili di nullità/illiceità della causale dell'attribuzione e vari omessi esami di fatti decisivi (clausola salvo buon fine, acquiescenza della correntista allo storno, unicità dell'operazione sul conto, estraneità della correntista e mancata presenza fisica delle somme sul conto).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha assorbito tutti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in assenza di una deroga pattizia, l'inclusione nel conto di un credito verso terzi si presume effettuata salvo incasso; la clausola comporta che il correntista acquisti la disponibilità solo al buon fine del titolo, sicché, se il titolo non viene pagato, la banca può legittimamente procedere allo storno/riaddebito. Ha inoltre escluso che l'accordo interbancario sulla compensazione tra banche possa produrre effetti verso il cliente correntista, soggetto terzo rispetto ai contratti interbancari.

Norme richiamate

  • art. 44 l. fall.

    La Corte esclude che la fattispecie debba essere ricondotta a questa disposizione come fondamento per negare alle banche il diritto di storno; la norma non consente di attribuire al cliente la definitività dell'accredito quando il titolo non ha avuto buon fine.

  • art. 1829 c.c.

    L'inclusione nel conto di un credito verso terzi si presume effettuata con clausola salvo incasso, salvo diversa volontà delle parti; il rischio del mancato pagamento resta a carico del correntista fino all'effettiva riscossione.

  • art. 1857 c.c.

    Richiama e rende applicabile al conto corrente bancario il principio dell'art. 1829 c.c.

  • art. 1856 c.c.

    È evocato nel ricorso come disciplina del mandato relativo al versamento per incasso di titoli di credito.

  • art. 34 l. ass. b.

    È richiamato dalla parte resistente a sostegno dell'idea che la presentazione in stanza di compensazione equivalga a presentazione per il pagamento, ma la Corte non accoglie tale lettura nei rapporti con il cliente.

  • artt. 1241-1252 c.c.

    Sono invocati dalla resistente per sostenere l'estinzione del titolo per compensazione interbancaria, ma la Corte ne esclude l'effetto verso il cliente.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata per causa illecita dell'attribuzione di somme.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata per contratto in frode alla legge.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata per motivo illecito.

  • art. 1348 c.c.

    Richiamato nel ricorso in connessione con la dedotta nullità dell'attribuzione patrimoniale.

  • art. 1713 c.c.

    La banca mandataria deve rendere al mandante quanto ha ricevuto in esecuzione del mandato, nei limiti in cui il titolo sia stato effettivamente incassato.

  • art. 1720 c.c.

    Se il pagamento fosse comunque avvenuto in assenza del buon fine, la banca avrebbe potuto agire per la restituzione di quanto indebitamente corrisposto.

  • art. 2033 c.c.

    Il pagamento che il correntista pretendesse senza buon fine del titolo sarebbe, in tale impostazione, indebito e soggetto a ripetizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo per falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro dei motivi di omesso esame di fatti decisivi dedotti in ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Il tribunale aveva condannato l'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria; tale statuizione non è oggetto della decisione di legittimità se non in via indiretta per l'esito del giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito di memorie nel giudizio di cassazione.

  • art. 2504-bis c.c.

    La fusione per incorporazione non estingue ma prosegue i rapporti giuridici e processuali in capo alla società incorporante, rendendo valida la precedente procura alle liti.

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario, salvo diversa pattuizione o inequivoca volontà contraria, l'inclusione di un credito derivante da un titolo di credito si presume effettuata con clausola salvo incasso/salvo buon fine, con conseguente permanenza del rischio di mancato pagamento in capo al correntista rimettente.
  • L'accredito del titolo in conto ha natura provvisoria e contabile: la disponibilità effettiva della somma sorge solo con l'effettivo pagamento del titolo; se il titolo non viene onorato, la banca negoziatrice può legittimamente procedere allo storno o riaddebito.
  • Le pattuizioni e le regole degli accordi interbancari disciplinano i rapporti tra gli istituti aderenti e non sono opponibili al cliente correntista, che resta terzo rispetto a tali rapporti negoziali.
  • L'assegno circolare, pur essendo uno strumento di pagamento molto affidabile, conserva natura di titolo di credito e non equivale a denaro contante; l'effetto liberatorio del pagamento si verifica solo quando il creditore acquista la concreta disponibilità giuridica della somma.
  • La falsa applicazione di legge ricorre quando la fattispecie concreta è sussunta in una norma non pertinente o quando dalla norma correttamente interpretata si traggono conseguenze giuridiche incompatibili con il suo significato.
  • In presenza di accredito salvo incasso non seguito da buon fine, l'eventuale pagamento alla clientela sarebbe indebito e la banca, ove non avesse effettuato lo storno, potrebbe pretendere la restituzione di quanto accreditato.
  • La fusione per incorporazione non interrompe il rapporto processuale: l'incorporante può proseguire il giudizio avvalendosi della procura già rilasciata dall'incorporata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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