Cassazione Penale, Sentenza n. 4928/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tricarico ha impugnato la conferma della condanna per lesioni colpose aggravate dalla guida (art. 590 bis c.p.), deducendo violazioni procedurali e illogicità della motivazione relative alla mancata sospensione del procedimento per accesso alla messa alla prova. Sostiene di aver tempestivamente richiesto la sospensione con messa alla prova e di aver depositato un programma di trattamento; la Corte territoriale invece gli aveva imposto di depositare un programma aggiornato entro termine, ha valutato come disinteresse il ritardo nella produzione e ha ritenuto l'istanza inammissibile senza utilizzare i poteri di acquisizione d'ufficio previsti dall'art. 464 bis c.p.p. per integrare le informazioni. Denuncia altresì violazioni relative all'eventuale fissazione di termini a pena di decadenza e alla mancata comparizione dell'imputato per verificarne la volontarietà (art. 464 quater).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato in relazione alle censure processuali circa la messa alla prova: ha osservato che la Corte territoriale, pur potendo integrare il programma acquisendo informazioni tramite polizia giudiziaria o servizi sociali ai sensi dell'art. 464 bis co. 5, ha invece imposto oneri impropri all'imputato e non ha adottato una ordinanza di accoglimento o rigetto dell'istanza. Inoltre, la Cassazione ha disposto l'accertamento della procedibilità permanente alla luce della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha reso il delitto di cui all'art. 590 bis procedibile a querela in assenza di aggravanti). Dal fascicolo non risultando alcuna querela della persona offesa e applicando le disposizioni transitorie (art. 85 d.lgs. n.150/2022), la Corte ha ritenuto che il decorso del termine previsto impone l'immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
La norma, come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, ha introdotto il regime di procedibilita' a querela per il delitto, pertanto la procedibilita' va verificata alla luce della mancata querela.
Il comma 5 attribuisce al giudice il potere di acquisire d'ufficio, tramite polizia giudiziaria, servizi sociali o altri enti pubblici, informazioni utili per decidere sulla messa alla prova; la Corte ha ritenuto che il giudice doveva usare questo potere piuttosto che imporre al difensore adempimenti non previsti.
art. 464 quater cod. proc. pen.
Prevede la possibilita' di disporre la comparizione dell'imputato per verificare la volonta' di accedere alla messa alla prova; la Corte territoriale non ha adottato tale misura, contestata dal ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che non e' possibile che la Corte imponesse termini a pena di decadenza se non previsto dalla legge; la Corte di Cassazione ne condivide la posizione critica rispetto all'uso improprio del termine.
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine di presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
La norma transitoria fissa il termine per la presentazione della querela dalla data di entrata in vigore del d.lgs.; la Corte ha interpretato che, se nel fascicolo non risulta la querela entro il termine stabilito, non sussiste la procedibilita' e occorre dichiarare l'improcedibilita' per mancanza di querela, senza obbligo dell'autorita' giudiziaria di informare o cercare la persona offesa.
Massime di principio
- Se l'imputato presenta tempestivamente istanza di sospensione con messa alla prova e allega un programma, il giudice che ritenga necessarie informazioni integrative deve utilizzare i poteri di acquisizione d'ufficio (art. 464 bis co.5) e non imporre al difensore oneri non previsti dalla legge.
- In presenza di istanza di messa alla prova l'autorita' giudiziaria deve adottare una ordinanza che accolga o rigetti l'istanza; decisioni sulla ammissibilita' non possono essere rinviate decidendo in sentenza senza aver utilizzato gli strumenti procedurali previsti.
- I termini disposti a pena di decadenza possono essere fissati solo se previsti dalla legge; un giudice non deve introdurre termini a pena di decadenza in modo improprio (art. 173 disp. att.).
- Quando una fattispecie diventa procedibile a querela per effetto di modifiche legislative transitorie, occorre verificare la presenza della querela nel fascicolo: l'assenza della querela trascorso il termine stabilito comporta improcedibilita' senza che sia obbligo dell'autorita' giudiziaria avvisare la persona offesa.
- In caso di ricorso in Cassazione non manifestamente infondato che solleva profili di procedibilita' sopravvenuti, la Corte di legittimita' puo' e deve accertare d'ufficio la sussistenza della querela e pronunciare di conseguenza (anche annullando senza rinvio quando manca la procedibilita').
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