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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29814/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la condanna per peculato relativa all'appropriazione di complessivi euro 27.719,50 provento di contravvenzioni e occupazione suolo pubblico (mediante falsificazione di bollettari e del gestionale "Concilia") limitatamente al trimestre settembre-dicembre 2012. In appello la condanna per i fatti del 2012 era stata confermata; il ricorrente deduceva: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa la prova dell'impossessamento (riferendosi in particolare alla testimonianza di Barbara Fantigrossi e alle sue contraddizioni); 2) errore nella qualificazione delle condotte come plurime e nella dichiarazione della continuazione invece che di un'unica condotta; 3) vizio nel diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione; 4) violazione in ordine alla condanna al risarcimento della parte civile e al rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perché tendeva a una rivalutazione dei fatti, confermando di fatto le statuizioni di merito. Ha ritenuto che le doglianze non contestassero specificamente la motivazione impugnata ma riproponessero valutazioni già esaminate in appello; ha altresì ricordato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla riconsiderazione delle risultanze di fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, alla refusione delle spese della parte civile (euro 3.510,00 oltre accessori) e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 in via equitativa. In sintesi: ricorso inammissibile, statuizioni penali e civili di merito confermate.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La condotta è stata qualificata come peculato per l'appropriazione di denaro pubblico gestito dall'imputato in qualità di comandante della Polizia Locale; la condanna riguarda i fatti accertati nell'anno 2012.

  • art. 81, secondo comma cod. pen. (continuazione)

    La questione della pluralità delle condotte e dell'esistenza della continuazione è stata ritenuta questione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione ha rifiutato di sostituirsi a quella valutazione, rigettando la censura avanzata dal ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Regole sui motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e per aver proposto una rivalutazione dei fatti e dei mezzi di prova, oltre che per la mera riproposizione di doglianze già esaminate in appello.

  • art. 62-bis, 163 e 175 cod. pen. (attenuanti, sospensione condizionale, non menzione)

    La concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è rimessa al giudice di merito con apprezzamento discrezionale; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego in ragione della pluralità delle appropriazioni e della loro entità.

  • art. 612 cod. proc. pen. (sospensione dell'efficacia della provvisionale)

    La richiesta di sospensione dell'esecuzione della provvisionale richiede prova del "grave ed irreparabile danno"; la Corte di merito ha ritenuto infondata la richiesta e la Cassazione ha giudicato la censura generica e priva di confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 541 cod. proc. pen. (compensazione delle spese della parte civile)

    La compensazione delle spese processuali della parte civile è una facoltà che richiede "giusti motivi"; la Corte di merito ha ritenuto che non sussistessero ragioni tali da giustificare la compensazione totale o parziale.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese del procedimento)

    La Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali per l'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in rapporto alla determinazione della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Cassazione ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione degli elementi di fatto o per cercare altre interpretazioni dei fatti: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili.
  • Le censure generiche o la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza un confronto mirato con le ragioni specifiche della motivazione impugnata, comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La qualificazione della pluralità di condotte e la valutazione della continuazione sono questioni riservate al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in caso di errori di diritto o di motivazione illogica palese.
  • La concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è attività discrezionale del giudice di merito: è sufficiente che il giudice indichi le ragioni ostative prevalenti, non che esamini punto per punto ogni elemento prospettato dalla difesa.
  • Per ottenere la sospensione dell'esecuzione di una provvisionale civile occorre dimostrare il grave ed irreparabile danno; la mera affermazione di ridotte entrate o della sospensione dal servizio è da sola insufficiente a garantire il successo della richiesta.
  • Ricorsi infondati o aspecifici possono comportare oltre alla condanna alle spese anche sanzioni accessorie (es. versamento alla cassa delle ammende) se non risultano giustificati e non si ravvisa colpa nella loro presentazione.

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