Cassazione Penale, Sentenza n. 29814/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la condanna per peculato relativa all'appropriazione di complessivi euro 27.719,50 provento di contravvenzioni e occupazione suolo pubblico (mediante falsificazione di bollettari e del gestionale "Concilia") limitatamente al trimestre settembre-dicembre 2012. In appello la condanna per i fatti del 2012 era stata confermata; il ricorrente deduceva: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa la prova dell'impossessamento (riferendosi in particolare alla testimonianza di Barbara Fantigrossi e alle sue contraddizioni); 2) errore nella qualificazione delle condotte come plurime e nella dichiarazione della continuazione invece che di un'unica condotta; 3) vizio nel diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione; 4) violazione in ordine alla condanna al risarcimento della parte civile e al rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della provvisionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e perché tendeva a una rivalutazione dei fatti, confermando di fatto le statuizioni di merito. Ha ritenuto che le doglianze non contestassero specificamente la motivazione impugnata ma riproponessero valutazioni già esaminate in appello; ha altresì ricordato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla riconsiderazione delle risultanze di fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, alla refusione delle spese della parte civile (euro 3.510,00 oltre accessori) e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 in via equitativa. In sintesi: ricorso inammissibile, statuizioni penali e civili di merito confermate.
Norme richiamate
La condotta è stata qualificata come peculato per l'appropriazione di denaro pubblico gestito dall'imputato in qualità di comandante della Polizia Locale; la condanna riguarda i fatti accertati nell'anno 2012.
art. 81, secondo comma cod. pen. (continuazione)
La questione della pluralità delle condotte e dell'esistenza della continuazione è stata ritenuta questione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione ha rifiutato di sostituirsi a quella valutazione, rigettando la censura avanzata dal ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Regole sui motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e per aver proposto una rivalutazione dei fatti e dei mezzi di prova, oltre che per la mera riproposizione di doglianze già esaminate in appello.
art. 62-bis, 163 e 175 cod. pen. (attenuanti, sospensione condizionale, non menzione)
La concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è rimessa al giudice di merito con apprezzamento discrezionale; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego in ragione della pluralità delle appropriazioni e della loro entità.
art. 612 cod. proc. pen. (sospensione dell'efficacia della provvisionale)
La richiesta di sospensione dell'esecuzione della provvisionale richiede prova del "grave ed irreparabile danno"; la Corte di merito ha ritenuto infondata la richiesta e la Cassazione ha giudicato la censura generica e priva di confronto con la motivazione impugnata.
art. 541 cod. proc. pen. (compensazione delle spese della parte civile)
La compensazione delle spese processuali della parte civile è una facoltà che richiede "giusti motivi"; la Corte di merito ha ritenuto che non sussistessero ragioni tali da giustificare la compensazione totale o parziale.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese del procedimento)
La Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali per l'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in rapporto alla determinazione della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Cassazione ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione degli elementi di fatto o per cercare altre interpretazioni dei fatti: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili.
- Le censure generiche o la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza un confronto mirato con le ragioni specifiche della motivazione impugnata, comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La qualificazione della pluralità di condotte e la valutazione della continuazione sono questioni riservate al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in caso di errori di diritto o di motivazione illogica palese.
- La concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è attività discrezionale del giudice di merito: è sufficiente che il giudice indichi le ragioni ostative prevalenti, non che esamini punto per punto ogni elemento prospettato dalla difesa.
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione di una provvisionale civile occorre dimostrare il grave ed irreparabile danno; la mera affermazione di ridotte entrate o della sospensione dal servizio è da sola insufficiente a garantire il successo della richiesta.
- Ricorsi infondati o aspecifici possono comportare oltre alla condanna alle spese anche sanzioni accessorie (es. versamento alla cassa delle ammende) se non risultano giustificati e non si ravvisa colpa nella loro presentazione.
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