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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00392/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva, maggiori ricavi pari a euro 753.152,00, ritenuti emergere da dieci operazioni bancarie sui conti del contribuente prive di giustificazione. In primo grado l'accertamento era stato annullato solo in parte, restando fermo il recupero relativo a un bonifico di euro 53.268,00 eseguito tramite banca italiana a favore di una società turca, che il contribuente assumeva essere il pagamento del fornitore iraniano di materiale lapideo, effettuato con una modalità indiretta per ragioni legate all'embargo e supportato da documentazione contabile. In appello, la decisione di primo grado era stata confermata. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo di avere fornito prova contraria sufficiente a vincere la presunzione sui movimenti bancari; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per errata allocazione dell'onere probatorio, che avrebbe dovuto gravare sull'Ufficio dopo la prova contraria offerta; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica, perché la CGT di secondo grado non aveva spiegato perché la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare la destinazione del pagamento al fornitore iraniano e aveva desunto l'evasione dal solo bonifico in uscita verso la società turca.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione meramente apparente nella parte relativa alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente. Ha rilevato che la CGT di secondo grado si era limitata ad affermare, in modo apodittico, che non vi fosse prova del collegamento tra l'importo contestato e le fatture del fornitore iraniano, senza esaminare il quadro probatorio e senza dare conto della documentazione contabile e bancaria invocata dal ricorrente. Sono stati dichiarati assorbiti i primi due motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame del motivo di appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    la disposizione prevede una presunzione legale relativa sui movimenti bancari non giustificati del contribuente, superabile con prova contraria; la Corte richiama il tema della corretta valutazione di tale prova e della necessità di una motivazione effettiva sul suo esame

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per contestare l'erronea ripartizione dell'onere della prova; il motivo è però assorbito dall'accoglimento del vizio di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che la motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione

  • art. 111 Cost.

    è richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione della decisione

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è apparente, e quindi nulla, quando si limita a un'affermazione apodittica senza rendere percepibile il ragionamento seguito dal giudice e senza dar conto delle risultanze probatorie rilevanti.
  • Quando il giudice di merito è investito di uno specifico motivo sulla idoneità della prova contraria a superare una presunzione fiscale, non può limitarsi a negarne l'esistenza in modo generico, ma deve esaminare la documentazione prodotta e spiegare perché non sia idonea a vincere la presunzione.
  • Il vizio di motivazione assorbe le censure che investono la corretta applicazione della presunzione legale e la ripartizione dell'onere della prova, quando la decisione impugnata non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In presenza di movimenti bancari contestati dall'Amministrazione finanziaria, la prova contraria del contribuente deve essere valutata in modo effettivo e non meramente assertivo, verificando il collegamento tra operazione bancaria, scritture contabili e beneficiario dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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