Cassazione Penale, Sentenza n. 5974/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per furto plurioaggravato (artt. 624, 625 c.p.). I motivi di cassazione dedotti: (1) violazione di legge per presunta omessa acquisizione dell'obbligatorio parere del Procuratore Generale sulla richiesta di concordato in appello e contestazione della interpretazione della comunicazione del P.G.; (2) vizi di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 5 e 7 c.p.; nelle conclusioni difensive si è inoltre invocata, in subordine, la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto che la comunicazione del P.G. del 20/11/2018 fosse inequivoca (testo: "non concordo sulla richiesta") e quindi non vi fosse obbligo di ulteriore sollecitazione; ha inoltre osservato che il dissenso del pubblico ministero sulla proposta di concordato in appello non è sindacabile in cassazione. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso che vi sia spazio per riesaminare la graduazione della pena o la valutazione delle aggravanti, essendo queste questioni rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e prive di specificità nella doglianza. L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata e, comunque, preclusa dall'inammissibilità del ricorso (l'inammissibilità interrompe l'efficacia dell'impugnazione e impedisce la declaratoria di cause di non punibilità successive). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte afferma che il dissenso del Pubblico Ministero alla proposta di concordato in appello non è sindacabile in cassazione, e che una dichiarazione esplicita del P.G. contraria rende priva di obbligo qualsiasi ulteriore sollecitazione
Norma penale che disciplina il reato di furto; dalla motivazione risulta che la condotta è stata ritenuta integrativa del reato contestato
art. 625, primo comma, n. 2 e 7 c.p.
Aggravanti previste per specifiche modalità e circostanze del furto che hanno inciso sulla qualificazione come furto pluriaggravato
Circostanze aggravanti contestate: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito e ha escluso la possibilità di rinnovarne la valutazione in cassazione senza specificità e questioni istruttorie
Principi cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la graduazione rimane area di discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo arbitrarietà
art. 157, primo comma, e art. 161, secondo comma, c.p.
Norme sul calcolo dei termini di prescrizione: la Corte ha ritenuto che, per il furto pluriaggravato in esame, il termine applicabile era di 12 anni e mezzo, non sette anni e mezzo, e che il termine non era maturato prima della sentenza di secondo grado
Riferimento alla declaratoria di cause di non punibilità: la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare e dichiarare cause di non punibilità successivamente maturate
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato tale disposizione e ordinato anche il versamento alla Cassa delle ammende
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso per cassazione richiamati in relazione all'enunciazione dei motivi
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. in l. 18/12/2020 n. 176
Richiamata solo in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale ai sensi della normativa emergenziale richiamata
Massime di principio
- Una dichiarazione esplicita del Pubblico Ministero di dissenso alla proposta di concordato (ad es. "non concordo sulla richiesta") esonera il giudice dall'ulteriore obbligo di sollecitare o acquisire altro parere: il dissenso non è sindacabile in cassazione.
- La graduazione della pena (determinazione della pena-base e applicazione di aumenti o diminuzioni per circostanze) rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo se emergono arbitrarietà, illogicità o violazioni dei criteri legali.
- Per contestare in cassazione l'applicazione di circostanze aggravanti è necessario che la doglianza sia specifica e che le questioni rilevino profili giuridici astratti; non sono ammesse censure che implichino nuovi accertamenti fattuali non dedotti in sede di appello.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso interrompe l'efficacia dell'impugnazione e può precludere la possibilità di far valere, in cassazione, cause di non punibilità (es. prescrizione) maturate dopo la sentenza impugnata.
- Se si intende far valere l'irrilevanza o l'inesistenza del parere del P.M. su questioni di definizione del processo (concordato), è preferibile documentare in modo chiaro e tempestivo ogni elemento che possa dimostrare equivoco o mancata comunicazione esplicita, e sollevare la questione nei termini e nei modi previsti dal rito per evitare inammissibilità per difetto di specificità.
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