Cassazione Civile, Ordinanza n. 03715/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Camera di commercio per il pagamento di euro 2.601,53 in favore di un avvocato, a titolo di compenso per prestazione d'opera professionale. La Camera di commercio aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma in appello la decisione di primo grado era stata riformata e l'opposizione era stata respinta. La Camera di commercio ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Successivamente, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla controparte, dichiarando di essere pervenuta a un componimento bonario del contenzioso e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha verificato che l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente rispettava i requisiti formali previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c.; ha quindi dichiarato, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., l'estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza ex art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre ritenuto giustificata la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante alle spese, poiché nell'atto di rinuncia era espressamente indicato che le parti avevano raggiunto un componimento bonario con compensazione delle spese di lite. La Corte ha infine precisato che la rinuncia non comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di forma previsti dalla norma affinché possa produrre l'estinzione del giudizio.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza.
L'estinzione del giudizio di cassazione è dichiarata con ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La rinuncia al ricorso esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata ritualmente alla controparte e conforme ai requisiti formali di legge, determina l'estinzione del giudizio.
- La presenza, nell'atto di rinuncia, dell'indicazione di un componimento bonario e della compensazione delle spese può giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante alle spese processuali.
- La rinuncia al ricorso non fa sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
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