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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03715/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Camera di commercio per il pagamento di euro 2.601,53 in favore di un avvocato, a titolo di compenso per prestazione d'opera professionale. La Camera di commercio aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma in appello la decisione di primo grado era stata riformata e l'opposizione era stata respinta. La Camera di commercio ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Successivamente, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla controparte, dichiarando di essere pervenuta a un componimento bonario del contenzioso e chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha verificato che l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente rispettava i requisiti formali previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c.; ha quindi dichiarato, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., l'estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza ex art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre ritenuto giustificata la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante alle spese, poiché nell'atto di rinuncia era espressamente indicato che le parti avevano raggiunto un componimento bonario con compensazione delle spese di lite. La Corte ha infine precisato che la rinuncia non comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata ritualmente alla controparte e conforme ai requisiti formali di legge, determina l'estinzione del giudizio.
  • La presenza, nell'atto di rinuncia, dell'indicazione di un componimento bonario e della compensazione delle spese può giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante alle spese processuali.
  • La rinuncia al ricorso non fa sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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