Sentenza n. 157/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di sospensione dal servizio, prot. n. -OMISSIS-, a firma del Questore di Reggio Calabria, notificato al ricorrente il 31 dicembre 2021 - di ogni atto ad esso collegato, conseguente, presupposto, successivo o comunque connesso in via diretta o indiretta, anche non conosciuto, in particolare il decreto di cessazione degli effetti del primo (decreto del -OMISSIS-), nella parte in cui fa decorrere detta cessazione dal 10 gennaio 2022 anziché dal 29 dicembre 2021, data iniziale in cui il predetto decreto prot. -OMISSIS-ha esplicato i suoi effetti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione dal servizio per omesso adempimento dell'obbligo vaccinale e successivo decreto di cessazione degli effetti della sospensione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione dal servizio adottato dal Questore e il successivo provvedimento di cessazione degli effetti della sospensione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso presupposto, ingiustizia manifesta, insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. In particolare, ha sostenuto di avere risposto tempestivamente all'invito dell'amministrazione, producendo una certificazione medica attestante la temporanea inidoneità alla vaccinazione in attesa dell'esito della richiesta di esenzione; ha contestato inoltre la decorrenza della sospensione dal 29 dicembre 2021, data di adozione dell'atto, anziché dal 31 dicembre 2021, data della notificazione; infine, ha censurato il provvedimento del 28 gennaio 2022, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto revocare integralmente la sospensione, anziché disporne la cessazione degli effetti dal 10 gennaio 2022, data della positività al Covid-19.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla documentazione sanitaria, ha rilevato che l'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 consentiva di produrre, in alternativa alla prova della vaccinazione, l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello stesso decreto-legge. Quest'ultima disposizione richiedeva un accertato pericolo per la salute, correlato a specifiche condizioni cliniche documentate e attestato dal medico competente secondo le indicazioni ministeriali. La certificazione prodotta dal ricorrente attestava soltanto una temporanea inidoneità, riferita all'attesa dell'esito di una richiesta di esenzione, senza attestare un accertato pericolo per la salute. La successiva certificazione del 30 dicembre 2021, inoltre, non risultava essere stata trasmessa all'amministrazione e non era stata richiamata neppure nell'istanza di revoca del 10 gennaio 2022. Non era quindi dimostrato che il ricorrente avesse prodotto la documentazione idonea a impedire l'accertamento dell'inadempimento vaccinale e la conseguente sospensione. È stata respinta anche la censura sulla decorrenza: secondo gli atti, la sospensione era stata concretamente attivata dal 31 dicembre 2021, data di notificazione del provvedimento, e non dal 29 dicembre 2021. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente, per euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. 1° aprile 2021, n. 44
Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione [...] i soggetti [...] invitano [...] l'interessato a produrre [...] la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2 [...]. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa [...].
La sospensione consegue all'accertamento dell'inadempimento quando l'interessato non produce, entro il termine assegnato, documentazione idonea a dimostrare la vaccinazione, la richiesta di vaccinazione, l'omissione o il differimento legittimamente attestati, oppure l'insussistenza dell'obbligo.
art. 4, comma 2, d.l. 1° aprile 2021, n. 44
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore [...] non sussiste l'obbligo [...] e la vaccinazione può essere omessa o differita.
La documentazione utile a giustificare l'omissione o il differimento deve attestare un accertato pericolo per la salute collegato a specifiche condizioni cliniche documentate; una mera certificazione di temporanea inidoneità, riferita all'attesa di una richiesta di esenzione, non è sufficiente.
art. 4, comma 5, d.l. 1° aprile 2021, n. 44
Il giudice richiama la disposizione nell'ambito della disciplina relativa agli effetti della sopravvenuta guarigione, senza svolgerne un'autonoma applicazione ulteriore.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, la sospensione dal servizio presuppone che l'interessato non produca tempestivamente documentazione idonea a comprovare la vaccinazione, la richiesta di vaccinazione, l'insussistenza dell'obbligo oppure l'omissione o il differimento della vaccinazione secondo i requisiti previsti dalla legge.
- L'attestazione di omissione o differimento della vaccinazione è idonea a escludere la sospensione soltanto se documenta un accertato pericolo per la salute correlato a specifiche condizioni cliniche, secondo l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021; non è sufficiente una certificazione di temporanea inidoneità collegata alla mera attesa dell'esito di una richiesta di esenzione.
- La documentazione sanitaria invocata dal destinatario della sospensione deve risultare effettivamente trasmessa all'amministrazione entro il termine procedimentale rilevante; una certificazione non provata come comunicata non può essere utilmente opposta per contestare l'accertamento dell'inadempimento.
- Quando il provvedimento di sospensione è notificato in una data successiva alla sua adozione, la decorrenza concreta degli effetti sospensivi coincide con la notificazione se l'amministrazione ha effettivamente attivato la misura da tale data.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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