Cassazione Penale, Sentenza n. 41528/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della legittima difesa. La ricorrente sostiene che sussistevano i requisiti della legittima difesa: a) necessità di difendere il diritto di proprieta dalla violazione del domicilio per il prelevamento del tubo da irrigazione; b) attualita del pericolo, posto che la persona offesa si trovava nel giardino dell'imputata e stava portando via il bene; c) proporzionalita della reazione, posto che la ricorrente era fisicamente inferiore e lo spray urticante sarebbe stato usato alle spalle solo per intimorire causando lievi effetti (arrossamento del volto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse svolto una compiuta e corretta analisi di fatto e di diritto, escludendo la scriminante della legittima difesa: non c'era aggressione in atto né minacce o violenza tali da giustificare l'uso dello spray; la violazione consistette nell'ingresso nel giardino per prendere il tubo ma l'azione non costituiva un pericolo attuale ingiusto non altrimenti neutralizzabile; inoltre la condotta provocatoria precedente della Fraccarolli (getto d'acqua) ha sottratto legittimita alla sua reazione. Per questi motivi il ricorso e stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norme relative alle lesioni personali per le quali la ricorrente era stata dichiarata colpevole in primo grado e confermate nel resto dalla Corte d'Appello.
Principio generale sulla legittima difesa e sul requisito della proporzione tra offesa e difesa; la Corte ricorda che la proporzione va valutata ex ante rapportando i mezzi disponibili e i beni giuridici in conflitto.
art. 55, comma secondo, cod. pen.
Richiama la causa di non punibilita fondata sul grave turbamento o minorata difesa come introdotta dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiedendo che il turbamento sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto.
Modifiche alla disciplina della legittima difesa: la Corte richiama i requisiti aggiuntivi (violazione di domicilio, presenza legittima dell'agente, animus defendendi e pericolo attuale non altrimenti neutralizzabile) e sottolinea che non basta l'intrusione o la sottrazione di un bene per giustificare qualsiasi reazione difensiva.
Norma che comporta la condanna alle spese processuali e prevede sanzioni per i ricorsi inammissibili determinati da profili di colpa; applicata per la condanna alla somma di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La legittima difesa va valutata con un giudizio ex ante calato nelle concrete circostanze: il giudice di merito ha ampia discrezionalita nella valutazione dei fatti.
- Dopo la legge 26 aprile 2019, n. 36, per far valere la scriminante in caso di violazione del domicilio occorrono: violazione di domicilio, presenza legittima dell'agente nel luogo, animus defendendi e pericolo attuale non altrimenti neutralizzabile.
- La proporzione tra offesa e difesa richiede il confronto tra beni giuridici posti in conflitto; la difesa di un interesse patrimoniale non e equiparabile, di regola, alla difesa dell'incolumita personale e puo rendere sproporzionata una reazione violenta o pericolosa.
- La condotta provocatoria antecedente dell'agente che ha 'dato causa' alla situazione pericolosa indebolisce o esclude la possibilita di invocare la legittima difesa.
- La semplice introduzione nel giardino privato e la sottrazione temporanea di un bene non sempre costituiscono un pericolo attuale idoneo a giustificare l'uso di mezzi lesivi; vanno considerate alternative meno lesive disponibili.
- In Cassazione il vizio di motivazione deve essere dedotto con i requisiti minimi di specificita; il riproporre argomentazioni gia esaminate e motivate dal giudice di merito spesso porta all'inammissibilita del ricorso.
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