Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35495/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali e ha disposto l'ammissione al regime della semilibertà. Il ricorrente ha censurato la motivazione del Tribunale ritenendo che quest'ultimo abbia erroneamente valutato l'attualità della pericolosità sociale basandosi prevalentemente su precedenti penali e carichi pendenti definiti "recenti" benché riferiti ad anni anteriori (ultimi fatti accertati fino al 2018 e alcuni in accertamento fino al 2014), omettendo di valutare adeguatamente l'evoluzione successiva della personalità (trasferimento all'estero e poi in Veneto dal 2019, svolgimento di regolare attività lavorativa, riscontri dell'indagine socio-familiare sull'avvio di un processo di revisione critica) e il precedente provvedimento del 15/7/2022 che aveva escluso l'attualità della pericolosità ai fini della sorveglianza speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio posto dall'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario secondo cui, ai fini dell'ammissione alle misure alternative (affidamento in prova), è indispensabile valutare i comportamenti del condannato in epoca successiva alla commissione del reato per verificare l'avvio di un processo di revisione critica e la concreta possibilità di reinserimento sociale. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza ha fondato il diniego sull'analisi di dati del passato senza un'adeguata considerazione degli elementi favorevoli emersi dagli atti (assenza di nuove condotte illecite, trasferimento e lavoro, decisione del 15/7/2022), adottando un percorso argomentativo insufficiente. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Richiede la valutazione dei comportamenti del condannato successivi alla commissione del reato; non è sufficiente considerare solo i precedenti passati, è necessario accertare l'esistenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole all'affidamento in prova (avvio di revisione critica, assenza di nuove denunce, vita lavorativa, ecc.).

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (traffico di stupefacenti)

    Indica la gravità del fatto contestato e rappresenta un elemento valutabile ai fini della determinazione del grado di pericolosità sociale, ma non può da solo escludere la considerazione degli sviluppi successivi della personalità del condannato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)

    Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009 (Gobbo); Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015 (Incarbone); Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018 (S.); Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017 (Arzu)

    Costante giurisprudenza che individua gli indicatori utili per il giudizio prognostico (assenza di nuove denunce, ripudio delle condotte devianti, adesione a valori sociali, condotta di vita attuale, attaccamento familiare, prospettive di risocializzazione) e ribadisce il criterio della gradualità nell'ammissione ai benefici penitenziari.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione a misure alternative (es. affidamento in prova) il giudice deve valutare non solo i precedenti e la gravità del reato, ma anche i comportamenti del condannato successivi alla commissione dei fatti per verificare l'avvio di una reale evoluzione positiva della personalità.
  • Non è lecito basare il diniego alla misura alternativa esclusivamente su elementi del passato senza motivare adeguatamente l'irrilevanza o l'insufficienza degli elementi positivi sopravvenuti (lavoro stabile, trasferimento, assenza di nuove denunce, rapporti familiari, esiti delle indagini socio-familiari).
  • La presenza di provvedimenti successivi (es. rigetto di misure preventive per difetto di attualità della pericolosità) deve essere valutata e, se favorevole, adeguatamente considerata o confutata dal giudice che nega la misura alternativa.
  • Il principio di gradualità: in caso di non irrilevante vissuto criminale il giudice può preferire misure più contenitive in via cautelativa, ma deve comunque motivare perché misure meno afflittive (affidamento) non siano idonee alla luce degli elementi positivi sopravvenuti.
  • Gli esiti di indagini socio-familiari e le condizioni di vita attuali (lavoro, stabilità residenziale, distacco dall'ambiente criminale) costituiscono indicatori rilevanti e dovrebbero essere assunto nel bilancio prognostico; la loro mancata considerazione può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.