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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43399/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per i reati contestati (artt. 56, 110, 629 e 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e travisamento della prova per presunta valutazione parziale delle risultanze investigative e mancata considerazione della possibile inattendibilità o collusione della persona offesa; ipervalorizzazione di espressioni vanterie e mancato riconoscimento della desistenza volontaria degli indagati prima del sequestro; dubbio apporto causale del ricorrente alla consumazione del reato; (ii) illogicità della motivazione circa la sussistenza del "metodo mafioso", sostenendo che il Tribunale si era limitato a elencare precedenti non pertinenti e a ignorare la situazione di disarticolazione delle organizzazioni a lui riferite; (iii) vizio di motivazione rispetto alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, alla luce della lunga distanza temporale e dell'assenza di condotte successive al 2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte dal ricorrente fossero, in buona sostanza, nuove valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza di gravi indizi: condotta intimidatoria messa in atto da più soggetti, minacce esplicite e implicite (anche con allusioni a contiguità camorristiche e frasi minacciose quali "ce lo mangiamo, lo digeriamo e lo sputiamo", "vengo giù ti taglio la mano"), registrazione integrale del colloquio a sostegno dell'attendibilità della persona offesa, e la presenza anche silente del ricorrente ritenuta idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri. Ha altresì confermato la corretta applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. in quanto il metodo intimidatorio evocava la forza di un'organizzazione criminale. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione di pericolosità collegata ai reati con modalità mafiose e ha ritenuto che non fossero emersi elementi idonei a vincerla; ha però osservato che il Tribunale del riesame aveva comunque adottato una misura meno afflittiva (arresti domiciliari). Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento all'autorevolezza del concorso nel reato (tentativo/partecipazione) come fatto contestato; citato nella formulazione iniziale dell'imputazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la Corte conferma che la presenza e il comportamento, anche se non direttamente violento, possono costituire contributo apprezzabile alla commissione del reato.

  • art. 629 cod. pen.

    Estorsione: la decisione valorizza le minacce e le condotte intimidatorie come elementi costitutivi dell'estorsione contestata.

  • art. 628 cod. pen., terzo comma, n. 1

    Richiamato in relazione all'aggravante prevista per modalità particolarmente intimidatorie o violente; contribuisce alla configurazione dell'aggravante in combinazione con l'art. 629.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per il "metodo mafioso": la Corte interpreta che non sia necessario l'appartenenza strutturale a un'associazione mafiosa, ma che rilevino modalità delinquenziali che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; tale circostanza produce una presunzione rafforzata di pericolosità.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari: richiamata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati con aggravante ex art. 416-bis.1 e i limiti per superare tale presunzione (commi 3, 4 e 4-bis).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per liquidare le spese e la somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la sintesi dei motivi di gravame ai fini introduttivi del ricorso (forma di esposizione delle censure).

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive modifiche

    Norme procedurali richiamate per la trattazione scritta del procedimento (contestualizzazione della modalità di trattazione).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito sulle prove: le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito sono, generalmente, inammissibili.
  • Per l'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) non è necessario dimostrare l'appartenenza strutturale a un'organizzazione mafiosa: è sufficiente che le modalità dell'azione evochino la forza intimidatrice tipica di tali organizzazioni e creino nella vittima condizione di assoggettamento.
  • La presenza del soggetto, anche se silenziosa o non materialmente violenta, può costituire un contributo rilevante al reato se rafforza il proposito criminoso o la capacità intimidatoria degli altri concorrenti.
  • La registrazione integrale di un colloquio o elementi probatori diretti aumentano significativamente l'attendibilità della persona offesa; la valutazione della credibilità resta però rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata logicamente.
  • In materia di misure cautelari per reati con modalità mafiose esiste una presunzione rafforzata di pericolosità: il semplice decorso del tempo non è sufficiente, di per sé, a superare tale presunzione; occorrono elementi concreti e certi di sopravvenuta non pericolosità.
  • Nel procedimento cautelare il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione del pericolo di reiterazione, ma il sindacato di legittimità è limitato ai vizi di logicità e diritto della motivazione, non alla sostituzione della valutazione probatoria.

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