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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20776/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento resa il 27/09/2023 che gli aveva applicato 1 anno di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis c.p., con sospensione della patente per 2 anni e sospensione condizionale della pena "a termini e condizioni di legge". Sono proposti due motivi: (1) carenza di motivazione sulla determinazione della sanzione amministrativa accessoria (durata della patente); (2) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: l'accordo tra le parti prevedeva espressamente la sospensione condizionale della pena per la durata di 1 anno (ai sensi dell'art. 163, comma 4 c.p.), mentre il giudice ha disposto la sospensione condizionale in modo generico, senza recepire il termine di 1 anno concordato, modificando così unilateralmente un elemento del patto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per il motivo relativo al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza (motivo ritenuto assorbente). La Corte ha ritenuto che il giudice non abbia considerato né motivato la richiesta specifica delle parti di disporre la sospensione condizionale per anni 1 e che, in tema di patteggiamento, il giudice non può modificare unilateralmente i termini dell'accordo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Milano per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), quadro procedurale della sentenza impugnata.

  • art. 589-bis cod. pen.

    norma sostanziale che definisce il reato per il quale è stato patteggiato (delitto di omicidio stradale), impiegata per la qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 163 cod. pen.

    disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiamato il comma 4 come base normativa per richiedere la sospensione per la durata di un anno ed ha evidenziato la differenza con il comma 1 (durata quinquennale).

  • art. 179 cod. pen.

    norma riguardante gli effetti della sospensione e della riabilitazione; richiamata per spiegare che la sospensione per un anno (art.163, comma 4) comporta effetti più favorevoli per la riabilitazione ai sensi dell'art.179, comma 5.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (legge n.103/2017)

    limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento ai vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la Corte lo usa per inquadrare il motivo di impugnazione ammissibile.

  • Cass. Sez. 2, n. 18044 del 07/04/2004 (Pappaterra)

    giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice non può modificare unilateralmente i termini dell'accordo di patteggiamento, pena la perdita della base consensuale dell'accordo.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento il termine esatto dell'accordo (compresi benefici come la durata della sospensione condizionale) deve risultare chiaramente dagli atti: il giudice non può modificarlo senza motivare o senza informare le parti.
  • Se il giudice non recepisce un termine essenziale dell'accordo, ciò configura un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza ed è motivo di annullamento ai sensi dell'art. 448 c.p.p.
  • Quando le parti richiedono la sospensione condizionale per una specifica durata basata su norme che prevedono benefici (es. art.163, comma 4), la mancata adozione di tale durata può pregiudicare diritti rilevanti (es. riabilitazione) e giustifica l'intervento della Corte.
  • L'appello/ricorso contro la sentenza di patteggiamento è limitato alle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis: concentrare il gravame su vizi ammissibili (es. difetto di correlazione) aumenta le possibilità di successo.
  • Se il giudice ritiene che manchino i requisiti per concedere un beneficio specifico previsto dall'accordo, la corretta prassi è il rigetto del patteggiamento, non la sua modifica unilaterale.
  • Per tutelarsi, è consigliabile che l'accordo di patteggiamento riporti espressamente le norme invocate e il consenso del P.M. sui punti essenziali, così da rendere più difficile una diversa esecuzione da parte del giudice.

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