Cassazione Penale, Sentenza n. 13204/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione composto da tre motivi: (1) omesso esame della doglianza difensiva volta alla riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, per cui la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto la parte rinunciasse al motivo; (2) prospettata assorbimento/concorsualità tra il reato previsto dall'art. 220 legge fallimentare (inosservanza obblighi di deposito delle scritture) e la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, con richiesta di verificare la fondatezza e gli effetti prescrizionali; (3) impugnazione del rigetto dell'istanza di applicazione della pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) per carenza di motivazione prognostica della Corte d'appello, che aveva escluso la sostituzione basandosi solo su due precedenti del 2003 senza valutare adeguatamente i dati di fatto e il tempo trascorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia erroneamente dato per rinunciata la questione di riqualificazione e non abbia motivato in punto di possibile qualificazione in bancarotta semplice; perciò ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame su tale punto. Ha inoltre ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo e, dall'esame dei fatti, ha concluso che le condotte contestate ai sensi dell'art. 220 erano assorbite da fatti già accertati (omessa o lacunosa tenuta delle scritture relative al 2010-2012) e che il reato di cui all'art. 220 si era estinto per prescrizione (termine maturato il 28 luglio 2022): pertanto annulla senza rinvio la sentenza limitatamente a tale reato per estinzione. Quanto al terzo motivo, la Corte rileva carenza di motivazione della Corte d'appello sul rifiuto della misura sostitutiva, soprattutto in considerazione del lungo lasso di tempo dai precedenti e degli elementi positivi (nessun reato dopo il 2012, assunzione a tempo indeterminato); tuttavia, poiché la decisione sul trattamento sanzionatorio va rideterminata alla luce delle precedenti declaratorie, la questione dovrà essere riesaminata dall'organo di rinvio.
Norme richiamate
art. 220 legge fallimentare
Rilevata la sovrapposizione fattuale con l'accertata omessa o lacunosa tenuta delle scritture: il reato contestato si è estinto per prescrizione; la Corte ha applicato il principio secondo cui il tardivo/omesso deposito può essere assorbito quando non aggiunge maggior pericolo rispetto ad altra fattispecie che tutela lo stesso interesse.
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
Distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale 'generica' e bancarotta documentale 'specifica'; occorre valutare se sussiste il requisito dell'impossibilità di ricostruire patrimonio e movimenti (evento tipico) e la relativa partecipazione soggettiva dell'agente; la Corte ha ordinato nuovo esame in ordine alla possibile riqualificazione.
art. 217, comma secondo, legge fallimentare
Richiamato solo per chiarire differenze fra fattispecie (elementi oggettivi e soggettivi) nella ricostruzione della condotta documentale.
art. 16, n. 3 legge fallimentare
Contestata l'inosservanza degli obblighi di deposito del bilancio fallimentare e dell'elenco analitico dei creditori; fatto accertato dalla Corte territoriale come elemento processuale che concorre nella valutazione complessiva delle scritture.
Massime di principio
- Se la difesa solleva la riqualificazione di una fattispecie (es. bancarotta documentale fraudolenta → semplice), la Corte d'appello deve esaminare e motivare espressamente tale punto; l'omessa valutazione costituisce vizio di motivazione che può determinare annullamento e rinvio.
- Quando più fattispecie tutelano lo stesso interesse (es. art. 216 vs art. 220 legge fallimentare), il giudice deve valutare la sovrapposizione fattuale: se la condotta già accertata assorbe l'altra, può operare l'estinzione per prescrizione del reato assorbito.
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e semplice richiede accertamento dell'evento (impossibilità di ricostruire il patrimonio e i movimenti) e della consapevolezza soggettiva di tale evento: la sola irregolare tenuta non è sempre sufficiente a sostenere la forma fraudolenta generica.
- Nel rigetto della richiesta di pena sostitutiva il giudice deve fornire una motivazione prognostica dettagliata e concreta, valutando il comportamento post-delictum (assenza di reati successivi, lavoro stabile, tempo trascorso dai precedenti) e non limitarsi a menzionare precedenti remoti senza pesare la loro incidenza attuale.
- Se emergono questioni rilevanti sul trattamento sanzionatorio a seguito di annullamento parziale o estinzione di capi d'imputazione, è necessario rideterminare la pena tenendo conto delle modifiche dell'impianto accusatorio e delle risultanze positive o riabilitative dell'imputato.
Testo integrale
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