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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18743/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 11/04/2019 della Corte d'appello di Reggio Calabria per violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente contestava che, a fronte della sopravvenuta prescrizione del reato previsto dall'art. 646 c.p., la Corte non avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di non doversi procedere per prescrizione ma una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo che la valutazione degli elementi di prova (in particolare le dichiarazioni della persona offesa) avrebbe dimostrato l'innocenza dell'imputato in modo evidente. Non sono impugnate le statuizioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciarsi con sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. solo quando l'inesistenza del fatto, la mancata commissione da parte dell'imputato o l'inidoneità del fatto a rilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente incontestabile. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva rinnovato l'istruttoria ed escusso la persona offesa, ritenendola attendibile per la dettagliata ricostruzione; tale rivalutazione implicava che l'innocenza non risultava manifesta e quindi la decisione di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione era legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; le spese di costituzione della parte civile sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Il reato indicato nel capo B) è risultato estinto per prescrizione nella decisione di merito; la Corte ha confermato che in presenza di prescrizione il giudice può limitarsi a dichiarare non doversi procedere se non è manifesta l'innocenza dell'imputato.

  • art. 640 cod. pen.

    Articolo richiamato come riferimento al capo A) delle imputazioni (già oggetto delle precedenti decisioni), citato nel quadro fattuale della vicenda.

  • art. 129, comma secondo, c.p.p.

    Interpretato richiamando il principio che la sentenza di assoluzione nei casi di estinzione del reato è possibile solo quando l'inesistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato risultino dagli atti in modo assolutamente incontestabile, cioè senza necessità di approfondimenti istruttori.

  • art. 192 c.p.p.

    Riferito come criterio applicabile per la valutazione delle dichiarazioni (valutazione probatoria nei giudizi in assenza di prescrizione); la Corte ha osservato che tali criteri non erano necessari nel caso in cui l'innocenza risulti manifesta, mentre nel presente caso la rivalutazione della testimonianza della persona offesa ha reso non manifesta l'innocenza.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti)

    Richiamata per il principio che limita la possibilità di pronunciare una sentenza di assoluzione quando sussiste una causa di estinzione: è richiesta l'assoluta evidenza dell'inesistenza del fatto o dell'innocenza, incompatibile con necessità di accertamento.

Massime di principio

  • La sopravvenuta prescrizione non impone automaticamente una sentenza di assoluzione: il giudice dichiara non doversi procedere per estinzione del reato salvo che l'innocenza o l'inesistenza del fatto emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile.
  • Per ottenere un'assoluzione in presenza di una causa estintiva l'imputato deve dimostrare che dai fatti e dalle prove contenute negli atti risulta, in modo chiaro e palese, che il fatto non è avvenuto o che non gli è attribuibile; altrimenti il giudice legittimamente limita la pronuncia dichiarando la sopravvenuta prescrizione.
  • La rinnovazione dell'istruttoria e la valutazione diretta della testimonianza della persona offesa possono legittimamente portare il giudice a ritenere non manifesta l'innocenza, rendendo difficoltoso il successo di ricorsi basati su vizio di motivazione in tale ambito.
  • Le statuizioni civili non impugnate rimangono operative anche se il reato è dichiarato estinto per prescrizione; le spese civili possono essere compensate se le conclusioni della parte civile sono sproporzionate rispetto all'andamento del processo.
  • In sede di impugnazione in Cassazione l'onere del ricorrente è gravoso quando si contesta la valutazione probatoria: la Corte richiama criteri rigorosi per considerare manifesta l'innocenza e valuta la correttezza logico-giuridica della motivazione di merito.

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