Cassazione Civile, Ordinanza n. 11744/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex dipendente di Poste Italiane S.p.A., in pensione dal 31 dicembre 2010, ha chiesto il riconoscimento, ai fini del ricalcolo del trattamento pensionistico, delle maggiorazioni previste dall'art. 50 del D.P.R. n. 1092/1973 per periodi in cui avrebbe svolto mansioni di fonotrasmissione, fonoricezione, fonodettatura radiotelegrafica e, negli ultimi anni indicati, funzioni di capo turno. La domanda è stata proposta parallelamente davanti al Tribunale ordinario e alla Corte dei conti, che hanno entrambi declinato la giurisdizione: il Tribunale ritenendo competente la Corte dei conti; la Corte dei conti ritenendo che la controversia presupponesse un accertamento sul rapporto di lavoro, da devolvere al giudice ordinario. Il ricorrente ha quindi chiesto alle Sezioni Unite di risolvere il conflitto negativo di giurisdizione ex art. 362, comma 1, n. 1, c.p.c. Poste Italiane ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che, mancando la riassunzione davanti al giudice indicato, non si sarebbe formato un vero conflitto negativo; l'INPS si è rimesso alla decisione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità e ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti. Ha ritenuto che il conflitto negativo di giurisdizione fosse ammissibile anche senza la sequenza classica della riassunzione, poiché esistevano due pronunce definitive e contrastanti sulla giurisdizione relative alla medesima controversia, idonee a determinare uno stallo processuale. Nel merito del riparto, ha qualificato la domanda come controversia avente ad oggetto direttamente il trattamento pensionistico: l'accertamento delle mansioni lavorative rileva solo in via incidentale, senza riflessi immediati sul rapporto di lavoro cessato. Di conseguenza, la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti, cui spetta la cognizione delle controversie in materia pensionistica e di quelle funzionalmente collegate, quando il petitum sostanziale riguarda la misura della prestazione pensionistica. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 362, comma 1, n. 1, c.p.c.
consente di denunciare alle Sezioni Unite il conflitto reale negativo di giurisdizione tra giudici appartenenti a diversi ordini giurisdizionali.
richiamato per distinguere il conflitto virtuale di giurisdizione, non ricorrente nel caso di specie.
la giurisdizione va determinata in base all'oggetto della domanda e al petitum sostanziale.
art. 50 del D.P.R. n. 1092/1973
i periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica ... sono aumentati di un terzo della loro durata
norma posta a fondamento della richiesta di maggiorazione del servizio ai fini pensionistici per determinate mansioni del personale postale/telefonico.
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 16 e 62
fondano la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni.
d.l. n. 487 del 1993, conv. in l. n. 71 del 1994
la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico ha inciso sulle controversie di lavoro, ma non ha mutato le regole di riparto relative alle pensioni.
art. 1, commi 260-268, l. n. 145 del 2018
richiamata per analogia nella giurisprudenza precedente come esempio di controversia pensionistica attribuita alla Corte dei conti.
Massime di principio
- Il conflitto reale negativo di giurisdizione è ammissibile quando due giudici appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi declinato la giurisdizione sulla medesima controversia, anche se le decisioni sono state rese autonomamente e senza riassunzione davanti al giudice indicato.
- Ai fini del conflitto negativo rileva la presenza di due pronunce contrastanti e stabili sulla giurisdizione; la mancata riassunzione non elimina di per sé l'interesse alla decisione delle Sezioni Unite, se permane uno stallo processuale.
- La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e dell'oggetto effettivo della domanda, non della sola necessità di accertare presupposti di fatto o di rapporto che abbiano rilievo solo incidentale.
- Le controversie che hanno ad oggetto direttamente la misura del trattamento pensionistico, compresi gli accessori e le questioni funzionalmente collegate alla pensione, appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
- Quando la domanda pensionistica non produce effetti immediati sul rapporto di lavoro già cessato, ma richiede solo l'accertamento incidentale di mansioni o status pregressi, la giurisdizione resta alla Corte dei conti e non si sposta al giudice ordinario.
- La trasformazione dell'ente datore di lavoro in ente pubblico economico non altera, di per sé, il riparto di giurisdizione sulle controversie che riguardano il trattamento pensionistico, se il petitum sostanziale resta previdenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11619/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11623/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11624/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11627/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11629/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11631/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →