Cassazione Civile, Ordinanza n. 24351/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova della pretesa restitutoria della società, sia quanto all'esistenza dell'obbligo di restituzione sia quanto all'ammontare richiesto. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società volta a ottenere la condanna di un proprio ex promotore finanziario alla restituzione di euro 146.211,70, indicati come saldo passivo di un conto corrente a lui intestato. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non provata, né nell'an né nel quantum, la pretesa restitutoria della società. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello, per asserita mancata presa di posizione su ciascuna censura proposta in appello e motivazione meramente per relationem alla sentenza di primo grado; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'allegazione che le somme richieste in restituzione erano state corrisposte a titolo di mero anticipo e non in via definitiva; 3) violazione dell'art. 421 c.p.c., anche in relazione all'art. 437 c.p.c., per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice di merito; 4) nullità della sentenza per omesso esame di un documento decisivo e omessa motivazione sul mancato esame degli estratti conto. La Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati: ha rilevato, per il primo, la mancata specifica trascrizione o riassunto delle censure di appello e il difetto di specificità del ricorso; per il secondo e il quarto, che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove documentali, non consentita in cassazione; per il terzo, che il motivo era generico perché non indicava le piste probatorie che avrebbero imposto l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio. Il resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti richiamati e consentire di individuarne la collocazione processuale; la mera allegazione o il rinvio generico non bastano.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario il deposito degli atti e documenti su cui esso si fonda, con riferimento idoneo a identificarne la produzione nel giudizio di merito.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia del tutto omessa o meramente apparente, non quando sia semplicemente ritenuta insufficiente o non condivisibile.
Il procedimento è stato deciso in camera di consiglio con la riserva di deposito dell'ordinanza nei termini previsti dal rito camerale.
Nel rito del lavoro il giudice può/dover disporre d'ufficio gli atti istruttori necessari a superare incertezze sui fatti costitutivi, ma il motivo che deduce la mancata attivazione di tali poteri deve indicare specificamente le piste probatorie rilevanti.
Richiamato in connessione con i poteri istruttori officiosi nel giudizio di appello del rito del lavoro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità dei motivi impone di riportare o riassumere il contenuto essenziale degli atti e documenti richiamati, indicando anche dove essi siano reperibili nel fascicolo di merito; il rinvio generico agli allegati non soddisfa l'onere di autosufficienza.
- La denuncia di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia priva di un percorso argomentativo percepibile; non è consentito trasformare in vizio motivazionale una semplice critica alla sufficienza o alla persuasività della motivazione di merito.
- In cassazione non è ammessa una rivalutazione del materiale probatorio: le censure che contestano l'apprezzamento delle prove o la loro idoneità a dimostrare i fatti dedotti sono inammissibili se risolte in una richiesta di nuovo esame del merito.
- La censura sull'omesso esercizio dei poteri istruttori d'ufficio nel rito del lavoro è ammissibile solo se il ricorrente individua in modo specifico le circostanze e le piste probatorie che avrebbero imposto l'integrazione istruttoria, non essendo sufficiente un richiamo generico ai poteri officiosi.
- Il vizio di omesso esame di un documento o di un fatto decisivo non sussiste quando la sentenza abbia comunque esaminato la documentazione richiamata e la doglianza miri solo a ottenere una diversa valutazione del suo significato probatorio.
- La domanda restitutoria o di pagamento richiede la prova, a carico dell'attore, sia del titolo dell'obbligazione sia dell'ammontare del credito; il mancato assolvimento dell'onere probatorio conduce al rigetto della pretesa.
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