Cassazione Penale, Ordinanza n. 07940/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di minaccia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva confermato la sua condanna, pronunciata dal Giudice di pace, per il reato di minaccia. Il primo motivo di ricorso contestava, in sostanza, la motivazione della sentenza di merito; il secondo motivo chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che, nei giudizi relativi a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione non è consentito, e che l'art. 131-bis c.p. non è applicabile a tali procedimenti.
Norme richiamate
Esclude, per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, la proponibilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
È richiamato insieme all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. per affermare l'inammissibilità del ricorso fondato su censure motivazionali nei reati di competenza del giudice di pace.
"la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace"
La particolare tenuità del fatto è esclusa nei procedimenti riguardanti reati attribuiti alla competenza del giudice di pace.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non è proponibile ricorso per cassazione per soli vizi di motivazione.
- Nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace non può essere invocata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato su motivi non consentiti dall'ordinamento o su censure manifestamente infondate, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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