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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20351/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta illogicità dell'accertamento della responsabilità in quanto non vi sarebbero prove certe dell'allontanamento dall'abitazione (l'imputato sarebbe stato avvistato in strada senza essere sottoposto a controllo al momento del rilevamento); (2) doglianza sulla quantificazione della pena. Inoltre il ricorrente deduceva la prescrizione del reato e chiedeva una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse possibile operare una riesamina dei fatti in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza di merito fosse esaustiva e logico-giuridicamente coerente: i giudici di merito avevano connesso una serie di elementi di fatto (compreso il controllo anche presso l'abitazione, dove l'imputato risultava assente) in modo adeguato, quindi l'asserito travisamento del fatto non era fondato. Anche la determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata con applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, applicando il minimo edittale. La Corte ha inoltre osservato che la prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza d'appello, non poteva essere dichiarata in Cassazione dato che l'inammissibilità del ricorso impedisce il valido rapporto processuale impugnatorio. La Corte ha ricostruito il termine di prescrizione (reato posto in essere indicato nella sentenza al 1 settembre 2015) portandolo al 4 novembre 2025 tenuto conto dell'aumento per recidiva e della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per chiedere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte rileva che la declaratoria non può essere pronunciata se il ricorso è inammissibile.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: i giudici di merito hanno indicato gli elementi rilevanti ai sensi di questa norma e motivato la scelta del trattamento sanzionatorio, motivo per cui Cassazione non ha rilevato vizio di motivazione sulla determinazione della pena.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Applicato per spiegare l'aumento del termine di prescrizione di 2/3 a causa della recidiva reiterata riconosciuta in sentenza.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27

    Disposizione sulla sospensione dei termini processuali in relazione all'emergenza pandemica; la Corte ha computato la sospensione di 64 giorni che ha inciso sul calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e liquidato 3.000 euro.

  • Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (Rv. 217266)

    Principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, non è possibile pronunciare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, perché viene a mancare un valido rapporto processuale impugnatorio.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti; le censure che si limitano a prospettare una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili.
  • Per contestare la fondatezza di un accertamento materiale (es. allontanamento dall'abitazione) in cassazione occorre dedurre vizi di diritto o palese illogicità/contraddizione della motivazione; non è sufficiente invocare l'assenza di prove idonee se i giudici di merito hanno articolato una coerente connessione logica degli elementi di fatto.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata in cassazione se il ricorso è inammissibile: l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata deve essere valutata nell'ambito di un rimedio ammissibile.
  • La recidiva reiterata incide sul termine di prescrizione (aumento di 2/3 ai sensi dell'art. 161 c.p.), pertanto il calcolo del termine deve considerare eventuali aumenti e sospensioni legislative (es. misure connesse all'emergenza sanitaria).
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; è prudente valutare il rischio economico prima di proporre istanze manifestamente infondate o meramente fattuali.
  • Sulla prova dell'evasione: una valutazione compiuta e motivata che colleghi avvistamenti, controlli domiciliari e assenze può essere ritenuta sufficiente per accertare l'allontanamento, anche se singoli elementi (come il riconoscimento visivo in strada) appaiono isolati.

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