Cassazione Civile, Ordinanza n. 25844/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente assegni)
La controversia
Un soggetto aveva emesso cinque assegni privi di data all'ordine dell'altro, per un importo complessivo di circa 9.000 euro. Gli assegni erano stati poi riempiti dal prenditore, presentati all'incasso e protestati. L'emittente aveva quindi chiesto di accertarne la nullità e di condannare il prenditore al risarcimento del danno, sostenendo inoltre, in via subordinata, che il proprio debito si fosse estinto perché i rapporti tra le parti erano stati novati mediante la consegna di cambiali in sostituzione degli assegni, con obbligo del prenditore di restituire e distruggere i titoli originari. Il convenuto aveva resistito e proposto riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 8.891, deducendo che gli assegni valevano come promesse di pagamento. Il ricorrente in cassazione ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità processuale derivante dal fatto che il Tribunale aveva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto su circostanze decisive (accordo novativo, pagamento delle cambiali, mancata distruzione degli assegni, abuso nel riempimento e protesto), ma tale prova non era mai stata assunta; ha contestato inoltre che la Corte d'appello avesse rigettato il motivo di gravame assumendo che non fosse stata argomentata la rilevanza della prova non raccolta. Col secondo motivo, rimasto assorbito, aveva evidentemente censurato ulteriori profili della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, perché la Corte d'appello non poteva rigettare la censura sulla mancata assunzione di una prova già ammessa dal primo giudice pretendendo dall'appellante una nuova dimostrazione della sua rilevanza. La rilevanza della prova era già stata valutata dal Tribunale nel momento dell'ammissione dell'interrogatorio formale; in assenza di revoca della prova o di impugnazione incidentale, il giudice di appello doveva o revocare d'ufficio l'ammissione oppure compiere l'atto istruttorio omesso, non potendo limitarsi a dichiarare la doglianza infondata per carenza di argomentazione sulla rilevanza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il parametro invocato per denunciare una nullità processuale derivante dalla mancata assunzione di una prova ammessa
la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. conteneva il capitolo di prova su cui era stato ammesso l'interrogatorio formale
non citato espressamente nel ragionamento decisorio, ma il tema probatorio è affrontato in relazione all'ammissibilità e assunzione della prova già valutata dal primo giudice
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado ha ammesso una prova e la mancata assunzione di tale prova è specificamente dedotta come error in procedendo, il giudice di appello non può respingere la censura pretendendo dall'appellante una nuova dimostrazione della rilevanza della prova stessa, quando tale rilevanza sia già stata valutata in sede di ammissione.
- In presenza di una prova ammessa dal primo giudice ma non assunta, il giudice d'appello deve confrontarsi con l'omissione istruttoria: o provvede alla revoca officiosa dell'ammissione, ove ne ricorrano i presupposti, oppure dispone l'assunzione della prova trascurata; non è sufficiente una motivazione apodittica sulla presunta mancanza di rilevanza.
- La censura relativa all'omessa assunzione di una prova già ammessa è idonea a integrare un vizio processuale quando la parte abbia indicato, anche per relationem, il contenuto della prova e la sua incidenza sulla ricostruzione del fatto controverso.
- Quando una questione di merito dipende dall'esito di una prova decisiva non assunta, la sua mancata acquisizione impone al giudice del gravame un riesame effettivo della vicenda istruttoria prima di confermare la decisione di primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25800/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25801/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25802/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25803/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2021 del 23/09/2021
- ordinanza_civile · 23 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25807/2021 del 23/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →