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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43944/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo e lo sblocco dei conti correnti disposti nei suoi confronti in relazione a indagini per truffa aggravata e illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001. I motivi principali erano: (i) mancata estensione, nei confronti della società, dell'effetto limitativo di un precedente provvedimento del medesimo Tribunale che aveva circoscritto il sequestro alle somme confluite nel patrimonio degli indagati entro la data di consumazione del reato; (ii) omissione di pronunciarsi sullo sblocco dei conti correnti, con conseguente impedimento dell'attività societaria; (iii) illegittimità del sequestro di somme confluite dopo la commissione del reato o dopo il suo accertamento; (iv) errata quantificazione del profitto contestato e mancata considerazione di imposte/controprestazioni deducibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che: (a) non poteva operare a favore della ESSCO l'effetto estensivo del precedente provvedimento limitativo adottato a favore di altri indagati perché l'impugnazione della ESSCO era autonoma e separata (principio di unità del procedimento necessario per l'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p.); (b) ha confermato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 42415/2021) secondo il quale il denaro, quale bene fungibile, si considera confuso nel patrimonio del reo e quindi rileva la funzione monetaria e non la materialità delle banconote: è pertanto irrilevante che somme di origine lecita siano materialmente presenti sui conti al momento della cautela, ove il patrimonio si sia incrementato in conseguenza del reato; (c) le deduzioni sulla detrazione delle imposte non erano provate e il Tribunale aveva adeguatamente motivato la quantificazione del profitto; (d) è legittima la confisca per equivalente nella sua interezza anche nei confronti di un singolo concorrente per l'intero ammontare del prezzo/profitto del reato, per effetto del principio solidaristico nel concorso di persone. Inoltre la Corte ha precisato che il blocco del conto è la diretta conseguenza della misura cautelare reale e non un atto autonomo ingiustificato.

Norme richiamate

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Regola l'effetto estensivo delle decisioni in materia cautelare tra più coindagati ma opera solo se il procedimento incidentale è unitario o se gli altri non hanno proposto impugnazione ovvero l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile; non si applica automaticamente quando le impugnazioni sono autonome e trattate separatamente

  • art. 72 D. Lg.vo 231/2001

    le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali

    Prevede un effetto reciproco delle impugnazioni tra ente e imputato purché i motivi non siano esclusivamente personali; comunque l'operatività è condizionata alla natura dei motivi (devono incidere sulla sussistenza del reato o su fatti comuni)

  • SS.UU. sentenza n. 42415 del 2021 (Coppola)

    Affermato il principio che il denaro quale prezzo/profitto del reato è bene fungibile: per la confisca è irrilevante la corrispondenza materiale del numerario e rileva l'incremento patrimoniale dell'autore. Pertanto somme di denaro confluite nel patrimonio possono essere aggredite anche se materialmente sostituite o provenienti da versamenti successivi

  • art. 648‑quater cod. pen. (confisca per equivalente)

    Consente la confisca per equivalente e, nella giurisprudenza richiamata, può essere disposta anche per l'intero ammontare del profitto nei confronti di singoli concorrenti, in ragione della solidarietà nel concorso di persone

  • art. 231 D. Lg.vo 2001

    Disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; rilevante ai fini dell'applicabilità delle misure reali all'ente e dell'art. 72 citato

  • artt. 110, 640‑bis cod. pen. e art. 61 n.7 cod. pen.

    Indicano la contestazione penale (concorso nei reati di truffa aggravata e circostanze aggravanti) che ha sorretto il fumus e la misura cautelare reale nei confronti della società

  • artt. 321, 322‑bis, 322‑ter, 125 cod. proc. pen. e art. 640‑quater cod. pen.

    Richiamati in relazione ai profili procedurali (esame delle impugnazioni, motivazione, misura del sequestro) e alla disciplina del profitto del reato; la Corte ha ritenuto le censure insufficientemente fondate o non provate

  • Cost. art. 111 e CEDU art. 6

    Richiamate dalla difesa come garanzie di tutela processuale; la Corte ha ritenuto che le garanzie non fossero violate dato che il giudice di appello ha esercitato la piena cognizione e ha motivato la decisione

  • SS.UU. sentenza n. 19046 del 2012 (Peroni)

    Rinvocata a supporto del principio di estensione degli effetti favorevoli delle decisioni cautelari in talune ipotesi di unità del procedimento; la Corte ha spiegato i limiti applicativi rispetto ai casi qui esaminati

Massime di principio

  • L'effetto estensivo di una decisione cautelare in favore di altri coindagati (art. 587 c.p.p.) opera solo se il procedimento o il riesame è unitario o se gli altri non hanno impugnato o la loro impugnazione è inammissibile; impugnazioni autonome/esaminate separatamente non producono estensione automatica
  • Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., 'Coppola') il denaro è bene fungibile: per la confisca è rilevante l'incremento patrimoniale riconducibile al reato, non la materialità delle banconote; quindi somme presenti sul conto anche per versamenti successivi possono essere aggredite se il patrimonio è complessivamente accresciuto dal profitto del reato
  • Per ottenere lo sblocco di conti o la revoca del sequestro bisogna dimostrare in modo documentale e specifico che le somme oggetto di misura sono entrate nella disponibilità dell'ente in data successiva alla consumazione del reato o del suo accertamento e che hanno origine lecita, con prova delle imposte eventualmente versate
  • La quantificazione del profitto richiede motivazione e verifica documentale; la mera produzione di documenti che non dimostrino l'effettivo pagamento di imposte o l'esistenza di una controprestazione non è sufficiente a ridurre l'ammontare sequestrato
  • La confisca per equivalente può essere disposta anche per l'intero ammontare del profitto nei confronti di un singolo concorrente, tenuto conto del principio di solidarietà nel concorso di persone, salvo prova contraria circa la reale quota spettante a ciascuno
  • Il blocco del conto corrente è l'effetto pratico della misura cautelare reale: la revoca del vincolo richiede una pronuncia motivata che accolga l'istanza di revoca o limiti la misura in base a prove concrete

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