Cassazione Civile, Sentenza n. 6431/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego (o la mancata reiscrizione) ritenendo di poter ottenere reinserimento nell'albo; la questione processuale centrale riguarda la possibilità di rimessione in termini per causa non imputabile ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., e la sindacabilità in cassazione della valutazione di merito sulla qualificazione professionale del ricorrente
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la valutazione di merito del C.N.F. sulla preparazione giuridica del ricorrente non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; inoltre ha ribadito che la rimessione in termini per causa non imputabile richiede un impedimento assoluto e non può fondarsi su un mero deficit di diligenza o di organizzazione del difensore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (€. 5.000,00 più €. 200,00 per esborsi e accessori di legge nella misura del 15%) e sussistono i presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
La sindacabilità del merito in Cassazione è limitata ai vizi di motivazione che configurino una violazione di legge; la valutazione di merito sulla qualificazione professionale non è sindacabile al di fuori di questi limiti
La rimessione in termini per causa non imputabile richiede un impedimento assoluto; non è riconosciuta quando il ritardo sia dovuto a mancanza di diligenza o a carenze organizzative del difensore
Cass. n. 11090/2007
Richiamata come giurisprudenza consolidata che limita la possibilità di censura del merito in Cassazione
Cass. n. 17729/2018
Confermato l'orientamento secondo cui la causa non imputabile per la rimessione deve avere carattere di impedimento assoluto
Cass. n. 363/2017
Affermato che la causa non imputabile non può consistere in un difetto di organizzazione dell'attività professionale del difensore
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente; nella specie la Corte dichiara sussistenti i presupposti per tale versamento
legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma richiamato nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, citata in relazione al contributo unificato
Massime di principio
- La rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153 c.p.c.) richiede la prova di un impedimento assoluto ed inevitabile; ritardi dovuti a mancanza di diligenza o a problemi organizzativi del difensore non sono idonei
- La buona fede del soggetto che compie l'atto non è sufficiente a giustificare la rimessione se manca l'impedimento assoluto
- Le valutazioni di merito (es. sulla qualificazione professionale) rese da organi come il C.N.F. non sono rimedibili in Cassazione se non nei limiti previsti dall'art. 360 n.5 c.p.c.; quindi i motivi attinenti alla valutazione del merito devono essere inquadrati come violazioni di legge per essere esaminati
- In controversie simili è fondamentale documentare e provare, con elementi obiettivi e straordinari, la sussistenza di un impedimento non imputabile per ottenere la rimessione; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità
- Per evitare il rigetto è opportuno contestare specificamente e con precisione gli elementi di fatto e di diritto impugnati, indicando violazioni normative chiare se si intende sindacare valutazioni di merito in Cassazione
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