Cassazione Civile, Sentenza n. 6531/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il fallimento SCA chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dall'inefficacia del contratto d'appalto stipulato il 24/1/1985 per la gestione del servizio di nettezza urbana, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del TAR (sent. 107/1986) e del Consiglio di Stato. La domanda era fondata su responsabilità precontrattuale/relazionale per violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. (omessa informazione e violazione del dovere di buona fede nelle trattative). In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto responsabilità del Comune ma aveva quantificato un concorso di colpa del 30% a carico dell'impresa. La Corte d'appello ha accolto l'appello del Comune ritenendo che l'art. 1338 c.c. fosse applicabile e che l'impresa fosse comunque a conoscenza, o comunque avrebbe dovuto esserlo, dei vizi procedurali (notifica del ricorso della Luxory e costituzione della stessa ACES nei giudizi amministrativi), escludendo così un affidamento incolpevole della SCA e rigettando le domande risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del fallimento SCA confermando la motivazione della Corte d'appello: la fattispecie è governata dall'art.1338 c.c., la gravità e la prima percepibilità dei vizi di gara (criteri fissati dopo l'apertura delle buste) e la notifica del ricorso ad ACES imponevano di escludere un affidamento incolpevole dell'aggiudicataria. La valutazione di merito sui fatti e sulle presunzioni è ritenuta corretta e non sindacabile in questa sede, per cui la domanda del fallimento è stata respinta e resta vincente il Comune di Nuoro.
Norme richiamate
la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto
La Corte ha ritenuto applicabile questa norma: tutela l'affidamento sulla validità del contratto (non sulla mera conclusione), richiede che la parte danneggiata abbia confidato "senza sua colpa"; se la parte danneggiata era o doveva essere a conoscenza della causa di invalidità, l'art.1338 non opera.
Norma quadro sul dovere di buona fede nelle trattative/precontrattuale. La Corte evidenzia che l'art.1338 è specificazione dell'art.1337 e che l'operatività dell'una o dell'altra norma dipende dalla natura della tutela richiesta (affidamento sulla conclusione vs sulla validità del contratto).
Norma sul concorso di colpa. La Corte ricorda che, quando è applicabile l'art.1338, l'eventuale colpa (conoscenza) della parte danneggiata esclude la responsabilità del danneggiante; la riduzione del danno per concorso di colpa non è compatibile con l'operatività dell'art.1338 ove sussista la colpa della parte che confidava nella validità.
Riferimento al dovere di diligenza professionale; la valutazione della scusabilità o meno dell'affidamento si misura anche con i criteri di diligenza richiesti dalla natura dell'attività.
Norma sulle presunzioni. La Corte d'appello ha utilizzato presunzioni (congruamente motivate) per ritenere la conoscenza dei vizi da parte dell'aggiudicataria; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulle presunzioni, non sindacabile in questa sede.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità (controllo di diritto, non nuovo esame dei fatti) e rigetta i censure che implicavano rivalutazione del materiale probatorio di merito.
Riferimento alla nozione di "contatto sociale qualificato" e alla possibilità che dalla fase procedimentale nascano obbligazioni di natura relazionale/contrattuale, cui si applicano i criteri di tutela dell'affidamento.
Massime di principio
- Quando un contratto con la pubblica amministrazione viene stipulato ma poi dichiarato inefficace o annullato, la responsabilità della P.A. può essere valutata secondo la disciplina della responsabilità "relazionale"/precontrattuale: si guarda non solo alla eventuale violazione formale ma anche all'affidamento generato dall'azione amministrativa.
- L'art.1338 c.c. tutela l'affidamento sulla validità del contratto e richiede che il danneggiato abbia confidato senza sua colpa: se il privato era o doveva essere a conoscenza della causa di invalidità (es. per notifica di ricorsi e costituzione nei giudizi), l'affidamento è incolpevole e la responsabilità della P.A. è esclusa.
- Se la vicenda concerne omissione di informazioni durante le trattative (ma non un contratto già concluso e viziato), trova invece applicazione l'art.1337 c.c.; la differenza è rilevante perché sotto l'art.1338 la colpa del danneggiato esclude il risarcimento.
- La gravità e la "prima percepibilità" del vizio (es. criteri di gara fissati dopo apertura delle buste) e la documentazione comprovante la conoscenza (notifiche, costituzioni nel giudizio amministrativo, atti interni) sono elementi decisivi per escludere l'affidamento incolpevole del privato.
- La P.A. deve evitare di sollecitare l'esecuzione contrattuale quando sono pendenti impugnazioni che incidono sulla legittimità dell'aggiudicazione; analogamente l'impresa aggiudicataria, se venuta a conoscenza di contestazioni rilevanti, deve adottare le cautele necessarie: la condotta di entrambe incide sulla valutazione di responsabilità e sull'eventuale riduzione del danno.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione del merito e delle presunzioni già compiute dal giudice di merito, salvo vizi di legge nel ragionamento giuridico; dunque, occorre curare la prova e l'istruttoria in primo grado e in appello.
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