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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6351/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva riformato il primo grado ritenendo Luigi Capogrosso responsabile del risarcimento dei danni subiti dai proprietari di immobili del rione Tamburi (Taranto) per le emissioni di polveri minerali e carbone provenienti dallo stabilimento Ilva nel periodo autunno 2009 - luglio 2012, epoca in cui Capogrosso era direttore/gestore. Il ricorso propone cinque motivi: 1) estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito dell'ammissione dell'Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria (interruzione del processo); 2) nullità per incompetenza delle sezioni specializzate (decisione di primo grado da giudice monocratico anziché collegiale); 3) carenza di allegazione e prova del danno da compromissione del godimento degli immobili e motivazione apparente; 4) violazione del principio di personalità giuridica (attribuzione indebita di responsabilità personale al Capogrosso); 5) erroneo riconoscimento degli interessi legali/compensativi sulle somme liquidate, nonostante impugnazione dell'entità del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha ritenuto infondato che l'interruzione del processo nei confronti dell'Ilva impedisse la prosecuzione dell'azione risarcitoria nei confronti degli altri condebitori solidali (litisconsorzio facoltativo), ha escluso l'inapplicabilità delle sezioni specializzate perché la domanda era fondata su illeciti commessi da persone fisiche 'oltre l'oggetto sociale', ha ritenuto correttamente provato (anche per via presuntiva) il danno da compromissione del godimento degli immobili e legittima la liquidazione equitativa (5% del valore aggiornato al 2012), e ha confermato la possibilità di ritenere responsabilità personale del Capogrosso per la posizione di garanzia derivante dai suoi poteri (art. 2204 c.c.) anche in assenza di giudicato penale. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo in parte: ha ritenuto erronea la conclusione della Corte d'appello circa la formazione del giudicato sugli interessi compensativi, poiché l'appellante aveva devoluto in appello la questione dell'entità dei danni; ha quindi cassato limitatamente a quella parte e ha rimesso la causa al giudice del rinvio per la valutazione e, se del caso, la liquidazione degli interessi/danno da ritardo, con indicazioni sui criteri probatori e sulla natura degli interessi nei debiti di valore.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Criteri di cassazione utilizzati per dedurre violazione di legge, nullità di procedimento e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha valutato i motivi di cassazione secondo questi parametri e li ha in gran parte respinti.

  • art. 43 legge fallimentare; artt. 300 e 305 c.p.c.

    Norme richiamate in relazione all'effetto dell'ammissione di una parte alla procedura concorsuale e alla riassunzione/interruzione del processo: la Corte ha ritenuto che l'ammissione dell'Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria abbia determinato l'interruzione solo rispetto al rapporto processuale con l'Ilva, senza estinguere l'azione nei confronti degli altri litisconsorti facoltativi.

  • art. 50‑bis c.p.c.; d.lgs. n. 168/2003 art. 3 comma 2 lett. a)

    Riguardano la competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa. La Corte ha interpretato che la controversia non rientrava nella competenza speciale perché la domanda era fondata su illeciti penali commessi da persone fisiche oltre l'oggetto sociale, non su rapporti societari interni.

  • art. 103 c.p.c.; art. 1306 c.c.

    Richiamati per confermare la regola sul litisconsorzio facoltativo e la possibilità di proseguire il processo nei confronti di alcuni coobbligati solidali anche se il procedimento si interrompe nei confronti di altri.

  • artt. 1223, 1226, 2056 c.c.; art. 2727 c.c.

    Principi di diritto civile sul risarcimento del danno (debito di valore, liquidazione equitativa in mancanza di parametri e onere della prova): la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa del danno da compromissione del godimento e ha ammesso la prova per via presuntiva.

  • art. 2204 c.c.; art. 2395 c.c.

    Interpretazione della posizione di garanzia dell'institore/manager: i poteri del Capogrosso sono stati ritenuti presumibilmente generali, sufficiente a determinare una posizione di garanzia e quindi possibile responsabilità personale per omissioni idonee a prevenire le emissioni dannose.

  • art. 674 c.p.

    Norma penale che incrimina imbrattamenti/emettere fumi/molestie; utilizzata per qualificare la condotta attribuita come illecito penalmente rilevante che ha sorretto la domanda civile (anche se senza bisogno di giudicato penale).

  • art. 2043 c.c.; art. 1223 c.c.

    Fondamento della responsabilità civile extracontrattuale: illecito e obbligo di risarcire il danno; richiamati per la configurazione del danno risarcibile agli attori.

  • art. 2909 c.c.; art. 324 c.p.c.

    Norme richiamate nel motivo relativo agli interessi e alla formazione del giudicato: la Corte ha precisato che l'appello che devolve la questione dell'entità del danno riapre anche la questione degli interessi compensativi, per cui non si forma giudicato su questi ultimi.

  • art. 112 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111 Cost.

    Richiamate in relazione al vizio di omesso esame e al diritto alla decisione con motivazione: la Corte ha confermato che non sussiste omesso esame quando la questione è implicitamente risolta nel ragionamento seguito; la motivazione sull'attribuzione della responsabilità personale è stata ritenuta adeguata.

Massime di principio

  • Se la domanda risarcitoria è fondata su condotte personali che eccedono l'oggetto sociale (illecito penale), l'azione può essere proposta anche contro i singoli amministratori o gestori personalmente e non rientra necessariamente nella competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa.
  • In presenza di litisconsorzio facoltativo tra più condebitori solidali, l'interruzione del processo per effetto della procedura concorsuale riferita a uno di essi non necessariamente estingue l'azione verso gli altri; il giudice può proseguire il processo nei confronti dei litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo.
  • La responsabilità personale del dirigente o mandatario può fondarsi sulla presumibile estensione di poteri (art. 2204 c.c.) e sulla posizione di garanzia derivante dall'effettivo potere di adottare misure idonee a prevenire il danno; non è indispensabile l'esistenza di un giudicato penale per configurare la responsabilità civile.
  • Il danno da compromissione del godimento degli immobili per inquinamento ambientale può essere provato anche per via presuntiva valorizzando indicatori oggettivi (frequente superamento dei limiti, deposito di polveri, imbrattamento, limitazioni all'apertura di finestre e all'uso di spazi esterni); la quantificazione può essere operata in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
  • Gli interessi 'compensativi' sugli importi risarcitori costituiscono una modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; se l'appello devolve l'entità del danno, anche la questione degli interessi viene riaperta e non si forma giudicato autonomo su di essi.
  • In caso di remittal per liquidazione del danno da ritardo, il giudice del rinvio dovrà valutare se la rivalutazione o la liquidazione della somma attuale reintegrino pienamente la posizione economica che la vittima avrebbe avuto con pagamento tempestivo; l'onere probatorio spetta al creditore, anche mediante criteri presuntivi (remuneratività media del denaro, tasso di svalutazione nel periodo).

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