Cassazione Civile, Sentenza n. 6441/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ADER deduceva, in primo luogo, difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'azione risarcitoria promossa da A.N.M. per il mancato tempestivo introito di crediti iscritti a ruolo, sostenendo che la materia rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti (danno alla gestione di denaro pubblico da parte di agente contabile). In subordine ADER ha censurato l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento delle procedure previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 e la errata quantificazione del danno con violazione dell'art. 20 del medesimo decreto. A.N.M. contestava la natura pubblicistica della propria società (sostenendo di essere soggetto di diritto privato) e deduceva che il rapporto con ADER fosse contrattuale/di mandato ex lege, quindi ricondotto alla giurisdizione ordinaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo proposto da ADER sul profilo della giurisdizione: ha ritenuto che, alla luce della normativa e della giurisprudenza (in particolare la qualificazione di "società in house" alla stregua dello statuto e della partecipazione pubblica), A.N.M. debba essere considerata società di natura pubblicistica e che ADER configuri, quanto all'attività di riscossione e al "maneggio" di denaro pubblico, la qualità di agente contabile. La domanda originaria puo' essere riqualificata come azione riconducibile ai giudizi ad istanza di parte ex art.172 lett.d) c.g.c. (verifica dei rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione) e, quindi, la controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti. Sui profili relativi all'eventuale inammissibilità per mancato esperimento delle procedure previste dagli artt. 19-20 d.lgs. 112/1999 e sulla quantificazione del danno non è stata pronunciata decisione definitiva nella sede censoria qui esaminata, restando tali questioni demandate all'istruttoria e alla cognizione della Corte dei Conti competente.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
Attribuisce alla Corte dei Conti competenza sulle materie di contabilità pubblica; il giudice ha richiamato tale disposizione per confermare la giurisdizione contabile sulle controversie inerenti la corretta gestione di denaro pubblico.
D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 (Testo unico società a partecipazione pubblica), art.2 (definizioni) e art.12
"le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo..."; "I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità ... salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house."
La Corte ha interpretato il d.lgs. 175/2016 nel senso che le "società in house" soggette a controllo analogo e interamente partecipate rientrano nell'ambito di verifica contabile; il danno al patrimonio di tali società può costituire danno erariale e attrarre la giurisdizione della Corte dei Conti.
D.Lgs. 26/8/2016 n. 174 (Codice di giustizia contabile), art.172 lett. d)
"altri giudizi ad istanza di parte previsto dalla legge e comunque nelle materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato"
La norma delimita la categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte davanti alla Corte dei Conti; il giudice ha ritenuto che la domanda di A.N.M. possa rientrare in tale categoria, previa riqualificazione in termini di verifica dei rapporti di dare/avere.
D.Lgs. 112/1999, artt. 19 e 20
Regolano procedure e limiti di responsabilità dell'esattore; ADER ha invocato la loro violazione per dedurre l'inammissibilità dell'azione in mancanza del preventivo esperimento delle procedure, ma tale questione non è stata risolta nel giudizio di giurisdizione qui trattato.
D.P.R. 29.9.1973 n. 602
Disciplina la riscossione coattiva e il ruolo; È richiamato per il principio che l'affidamento delle fasi di riscossione ad un concessionario/ agente comporta il 'maneggio' di denaro pubblico, elemento rilevante per la qualificazione di agente contabile.
D.P.R. 15/5/1963 n. 858 e R.D. 12/7/1934 n. 1214 (richiami storici alla giurisdizione contabile)
Richiamate per il principio consolidato della giurisdizione contabile in materia di contabilità pubblica e per la continuità del ruolo della Corte dei Conti.
Massime di principio
- Per stabilire la giurisdizione va valutata la natura pubblicistica del soggetto e del denaro al momento della condotta che avrebbe cagionato il danno (non soltanto alla data della proposizione dell'azione).
- Una società 'in house' (controllo analogo, partecipazione pubblica e attività prevalente a favore degli enti pubblici) e il relativo "maneggio" di denaro pubblico da parte del concessionario/ agente rendono probabile la giurisdizione della Corte dei Conti.
- Anche se il rapporto tra ente e concessionario è contrattuale, la Corte dei Conti può avere competenza quando la controversia implichi un riesame contabile dei rapporti di dare/avere e la gestione di denaro pubblico.
- La domanda proposta dinanzi al giudice ordinario può essere riqualificata dal giudice contabile come 'giudizio ad istanza di parte' ex art.172 lett.d) c.g.c.; la forma sostanziale della controversia (verifica contabile vs. mero risarcimento) è determinante per la competenza.
- La qualifica di 'agente contabile' dipende dalla natura pubblica dell'ente per il quale si opera e dalla natura pubblica del denaro gestito; è irrilevante la mera natura contrattuale o privatistica dell'affidamento.
- Le questioni procedurali di ammissibilità (es. obbligo di esperire procedure previste da norme speciali come artt.19-20 d.lgs.112/1999) vanno valutate dalla Corte competente ma non impediscono, di per sé, il riconoscimento della giurisdizione contabile.
- Se si intende agire nei confronti di un concessionario della riscossione per crediti non incassati, conviene valutare preliminarmente la qualificazione dell'ente (in house o meno), il momento rilevante per la verifica statutaria e la natura del petitum (risarcitorio vs. verifica contabile) per scegliere correttamente la sede competente.
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