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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6443/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

ADER ha impugnato per difetto di giurisdizione l'azione risarcitoria promossa da A.N.M. (per mancato tempestivo introito di somme iscritte a ruolo e conseguente prescrizione), sostenendo che la cognizione spettasse alla Corte dei Conti in ragione della qualificazione di A.N.M. come "società in house" e della qualifica di ADER quale agente contabile. In via subordinata ADER ha censurato l'inammissibilità dell'azione per mancato esperimento preventivo delle procedure previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 e ha contestato la quantificazione del danno. A.N.M. ha invece affermato la propria natura di soggetto privato e la rilevanza del rapporto contrattuale/di mandato ex lege con ADER, sostenendo la competenza del giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ADER relativo alla giurisdizione: ha ritenuto che la controversia rientri nella giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 103 Cost. e della normativa e giurisprudenza richiamata. Motivazioni principali: (i) A.N.M. è qualificabile come "società in house" alla luce del quadro statutario e della disciplina del d.lgs. 175/2016, con controllo analogo del Comune di Napoli; (ii) ADER svolge la funzione di agente della riscossione con maneggio di denaro pubblico e quindi assume rilevanza contabile; (iii) la domanda originaria, pur formulata come azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario, può essere ricondotta/riqualificata nella categoria residuale degli "altri giudizi ad istanza di parte" (art.172 lett. d) c.g.c.) dinanzi alla Corte dei Conti, volti alla verifica dei rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario/agente della riscossione. Pertanto il Tribunale ordinario è stato dichiarato privo di giurisdizione e la competenza appartiene alla Corte dei Conti; sugli altri profili (inammissibilità per mancato esperimento delle procedure ex art.19-20 d.lgs.112/1999 e quantificazione del danno) la decisione non risolve nel merito ed è riservata alla Corte dei Conti che dovrà esaminare la domanda nella sede competente.

Norme richiamate

  • Costituzione

    Base costituzionale della giurisdizione contabile su materie di contabilità pubblica; utilizzata per riaffermare la competenza della Corte dei Conti quando è in gioco la gestione di denaro pubblico.

  • D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico società a partecipazione pubblica)

    art. 2 comma 1 lett. o), art. 12

    Definisce la nozione di "società in house" e attribuisce alla Corte dei Conti la giurisdizione sul danno erariale derivante da amministratori/dipendenti delle società in house; adottato per qualificare A.N.M. come soggetto di rilevanza pubblicistica.

  • D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile)

    Disciplina i giudizi ad istanza di parte davanti alla Corte dei Conti; usato per ricondurre l'azione di A.N.M. nella categoria residuale dei giudizi contabili verificativi dei rapporti di dare/avere.

  • D.Lgs. 31 marzo 1999 / D.Lgs. 112/1999

    Norme che disciplinano la responsabilità dell'esattore e le procedure amministrative obbligatorie; la mancata esperibilità di tali procedure è stata eccepita da ADER come motivo di inammissibilità, ma la questione è rimessa alla Corte dei Conti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina l'istituto dell'esattoria e le procedure di pronta riscossione; richiamato per il ruolo e la disciplina della riscossione affidata al concessionario/agente.

  • Cass. Sez. Un., n. 5569/2023

    Precedente decisivo: afferma la giurisdizione della Corte dei Conti in casi analoghi tra società in house e Agenzia delle Entrate - Riscossione; fortemente richiamato e seguito dalla Corte.

  • Cass. Sez. Un., n. 11385/2016

    Sentenza richiamata dalle parti con riferimento alla qualificazione di A.N.M.; la Corte ne valuta l'applicabilità in ragione del periodo temporale dei fatti e delle modifiche statutarie.

  • Cass. Sez. Un., n. 16014/2018

    Conferma la rilevanza del 'maneggio' di denaro pubblico per configurare la qualità di agente contabile e la giurisdizione contabile nelle controversie con concessionari della riscossione.

  • Cass. Sez. Un., n. 760/2022

    Richiamata per il principio che la qualificazione della domanda non incide sulla competenza della Corte dei Conti quando ricorrono elementi di contabilità pubblica e agente contabile.

  • Cass. Sez. Un., n. 22810/2020

    Affermata la possibilità per enti diversi dallo Stato di promuovere davanti alla Corte dei Conti giudizi per la verifica dei rapporti di dare/avere con l'agente della riscossione.

  • Giurisprudenza della Corte dei Conti (es. sent. Sez. Campania nn. 445/2023, 665/2023, 706/2023 e altre)

    Giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la competenza contabile in molti casi analoghi e la possibilità di riqualificare domande risarcitorie in azioni di verifica contabile ad istanza di parte.

Massime di principio

  • Se il soggetto che promuove l'azione è una "società in house" (controllo analogo e disciplina statutaria idonea) e l'altro soggetto ha il maneggio di denaro pubblico, la controversia tende a rientrare nella giurisdizione della Corte dei Conti.
  • Per valutare la natura 'in house' occorre considerare le previsioni statutarie e lo stato dei requisiti al momento in cui sono state poste in essere le condotte contestate (non solo al momento della proposizione della domanda).
  • La Corte può riqualificare una domanda presentata come risarcitoria in una domanda di verifica contabile (art.172 lett. d) c.g.c.) quando il petitum riguarda la verifica dei rapporti di dare/avere relativi a denaro pubblico; tale riqualificazione incide sulla competenza ma non sul diritto di agire dell'attore a verificare conti.
  • La responsabilità amministrativo-erariale (giudizio di responsabilità) rimane di competenza esclusiva della Procura regionale della Corte dei Conti; le azioni ad istanza di parte non possono duplicare le forme del giudizio di responsabilità che richiedono l'intervento del P.M. contabile.
  • La qualifica dell'agente (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione) come agente contabile non dipende dalla forma privatistica del concessionario, ma dal maneggio di denaro pubblico e dalla natura pubblicistica del patrimonio affidato.
  • In controversie sulla riscossione di entrate patrimoniali pubbliche è fondamentale verificare preliminarmente la giurisdizione sollevando l'eccezione tempestivamente e richiamando la giurisprudenza consolidata; in caso di dubbio la competenza può essere rimessa alla Corte dei Conti.
  • Anche se la domanda è proposta dal privato, la mancata osservanza di procedure amministrative speciali (es. artt. 19-20 d.lgs.112/1999) può incidere sull'ammissibilità dell'azione e deve essere valutata nel merito dalla giurisdizione competente.

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