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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08062/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Nel ricorso si contestava la prova della responsabilità, deducendo in sostanza l'inesistenza o l'insufficienza del quadro probatorio posto a base della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva descritto un quadro probatorio univoco e sostanzialmente non contestato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha ritenuto che il ricorrente non si sia misurato con la motivazione della decisione di appello, limitandosi a formule assertive e prive di specifico confronto con le argomentazioni dei giudici di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non dovuta a assenza di colpa, segue anche la sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma di riferimento per il reato di evasione, la cui condanna in appello è stata confermata e non messa in discussione nel merito dalla Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone l'assenza di una causa di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono meramente generiche, assertive o non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contestare in astratto la prova della responsabilità: occorre specificare puntualmente quali passaggi della motivazione siano errati o illogici e perché.
  • Quando la Corte di merito abbia fondato la decisione su un quadro probatorio univoco e non sostanzialmente contestato, il ricorso che non ne aggredisca specificamente la tenuta argomentativa è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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