Cassazione Civile, Ordinanza n. 33694/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare e di due giudizi di merito conseguenti a opposizioni esecutive: uno introdotto a seguito di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta dal debitore, l’altro a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta dal creditore avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione relativo alla sospensione poi revocata dell’esecuzione. Il tribunale aveva riunito i procedimenti e, tra l’altro, aveva dichiarato inammissibili le domande dell’opponente debitore per litispendenza rispetto a un precedente giudizio di opposizione a precetto, nonché aveva ritenuto inammissibili alcune questioni sulle spese. In appello, la corte territoriale ha confermato la litispendenza, ma ha riformato in parte la regolamentazione delle spese. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tutti relativi alla statuizione sulle spese: ultrapetizione per riforma di una condanna alle spese non impugnata; violazione del giudicato ex art. 324 c.p.c. su statuizione asseritamente inappellabile; violazione dell’autonomia dei giudizi riuniti; violazione degli artt. 115, 91 e 92 c.p.c. per avere la corte d’appello ravvisato soccombenza reciproca e ridotto le spese a suo favore. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, ritenendo il ricorso inammissibile perché redatto in modo oscuro, confuso e non specifico, tale da non consentire l’intelligibilità della vicenda e delle censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., rilevando la mancanza di un’esposizione chiara e sintetica del fatto processuale e la carenza di specificità dei motivi. Ha ritenuto che la tecnica redazionale del ricorso rendesse incomprensibili le vicende processuali e le doglianze, impedendo il controllo di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di contenuto-forma, con esposizione chiara, sintetica e intelligibile dei fatti e delle censure; la loro violazione, quando renda incomprensibile la vicenda o i motivi, comporta inammissibilità.
I motivi devono essere ricondotti in modo specifico ai vizi denunciabili in cassazione; non basta una illustrazione confusa e sovrapposta di fatto e diritto.
Richiamato dal ricorrente come parametro dell’asserita ultrapetizione, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente in tema di domande o eccezioni non riproposte, ma non scrutinato nel merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato su statuizioni sulle spese; la Corte non affronta la censura nel merito.
Evocato nella ricostruzione della litispendenza tra i giudizi, quale base della declaratoria di inammissibilità delle domande già coperte da altro giudizio pendente.
Norma richiamata per identificare l’opposizione all’esecuzione da cui è derivato uno dei giudizi di merito riuniti.
Norma richiamata per identificare l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore.
Richiamato dal ricorrente in tema di impugnabilità della statuizione sulle spese del giudizio di opposizione esecutiva.
Richiamato come parametro della condanna alle spese secondo soccombenza, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità.
Richiamato per contestare la compensazione parziale delle spese e la ravvisata soccombenza reciproca.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la corte d’appello avrebbe ignorato fatti pacifici in causa; censura non esaminata nel merito.
Richiamato nella ricostruzione della vicenda in relazione al reclamo cautelare e alla statuizione sulle spese considerata non impugnabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 24 Cost.
Richiamato per affermare che chiarezza e specificità del ricorso servono anche a garantire effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato come parametro del giusto processo e della ragionevole esigenza di chiarezza e sinteticità degli atti.
art. 6 CEDU
Richiamato per sostenere che le esigenze di sinteticità non devono comprimere sostanzialmente l’accesso al giudice, ma nel caso concreto la confusione del ricorso ne pregiudica l’intellegibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve offrire una ricostruzione chiara, sintetica e ordinata della vicenda processuale e delle doglianze: quando l’esposizione è oscura o lacunosa al punto da impedire di comprendere fatti e censure, il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c.
- La specificità dei motivi di ricorso esige che il giudice di legittimità possa individuare immediatamente l’oggetto della controversia e il vizio denunciato senza dover ricostruire autonomamente gli atti di causa.
- Le censure che mescolano in modo inestricabile fatti, argomentazioni di merito e profili di diritto non consentono il controllo di legittimità e sono suscettibili di inammissibilità.
- Il requisito di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, pur finalizzato all’efficienza del giudizio, opera anche nel processo civile e si coordina con il diritto di difesa e con i principi del giusto processo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il soccombente è condannato alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
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